Abusi edilizi valutati unitariamente: tettoia e recinzione come nuove costruzioni (TAR Puglia n. 158 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli abusi edilizi devono essere valutati in modo unitario e non parcellizzato, considerando l’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. La tettoia di dimensioni significative (186 mq) e la recinzione in conci di tufo di altezza pari a 3,25 metri integrano nuove costruzioni soggette a permesso di costruire, non potendo essere qualificate come opere pertinenziali o accessorie. In assenza del titolo abilitativo, la loro realizzazione legittima l’adozione dell’ordinanza di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e la sanzione acquisitiva per l’ipotesi di inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Taurisano (Le) aveva ingiunto la demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire, consistenti in una viabilità rurale con stesura di materiale tufaceo, una piazzola, una recinzione in conci di tufo di un fondo di circa 1.500 mq e una tettoia in struttura metallica e pannelli coibentati di circa 186 mq.

La deducente sosteneva che gli interventi fossero soggetti a CILA, trattandosi di opere accessorie e pertinenziali prive di rilevanza volumetrica, con conseguente applicabilità della sola sanzione pecuniaria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 e non di quella demolitoria. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Lecce, ha respinto il ricorso richiamando il principio della valutazione unitaria degli abusi edilizi e del divieto di frazionamento. La lettura atomistica delle singole opere realizzate è contraria alla corretta pianificazione del territorio, il pregiudizio arrecato all’assetto urbanistico derivando dall’insieme delle opere e dalle loro interazioni.

Con specifico riguardo alla tettoia, il Collegio ha evidenziato che la struttura non può ritenersi installabile in CILA: la dimensione non modesta (186 mq) e la metodologia costruttiva (struttura metallica con pannelli coibentati) arrecano una visibile alterazione all’edificio e al contesto, rendendo necessaria la previa acquisizione del titolo edilizio maggiore. L’assenza del carattere di precarietà configura un intervento di nuova costruzione.

Per la recinzione in conci di tufo, di altezza 3,25 metri e estensione di 1.500 mq, la realizzazione di opere murarie determina un’apprezzabile alterazione estetica e funzionale dei luoghi e non è riconducibile a interventi di manutenzione ordinaria o ad attività edilizia libera, essendo comunque soggetta al previo rilascio di titolo abilitativo.

La reiezione si fonda anche sulla circostanza che le opere, considerate sia singolarmente sia nel loro complesso, realizzano una trasformazione durevole del territorio, con impatto edilizio e urbanistico significativo. Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato, con conferma della legittimità dell’ordinanza di demolizione e dell’avvertenza della sanzione acquisitiva per il caso di inottemperanza. Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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