Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 157 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso giurisdizionale amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, tutte le parti costituite concordemente rappresentino il venir meno dell’interesse alla decisione. La compensazione delle spese di lite, in tal caso, consegue alla richiesta congiunta delle parti e non richiede una valutazione di soccombenza virtuale. La pronuncia di improcedibilità non implica alcun accertamento nel merito delle censure dedotte, ma si limita a rilevare l’oggettiva cessazione della materia del contendere sotto il profilo dell’interesse processuale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava una nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, unitamente alla presupposta nota della Sezione Vigilanza Ambientale del medesimo ente, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale. Con il ricorso, iscritto al registro generale dell’anno 2020, la società censurava gli atti autorizzativi in materia ambientale deducendone l’illegittimità. La Regione Puglia si costituiva in giudizio per resistere, mentre il Comune intimato non si costituiva.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato, tenutasi nell’anno 2026, il collegio ha dato atto delle risultanze emerse: il ricorrente e la Regione Puglia hanno concordemente dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, manifestando altresì accordo per la compensazione delle spese.
Il Tribunale ha conseguentemente ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ravvisando la sussistenza dei presupposti processuali per tale declaratoria. La pronuncia si fonda sull’oggettivo venir meno dell’interesse strumentale alla decisione, che costituisce condizione dell’azione e il cui difetto sopravvenuto determina l’improcedibilità del ricorso.
Quanto al regime delle spese, il collegio ha disposto l’integrale compensazione, in adesione alla congiunta richiesta delle parti costituite. La natura concordata della definizione del giudizio ha reso pertanto superfluo ogni accertamento in merito alla fondatezza delle censure, risultando la compensazione coerente con l’esito del processo.
Nota della Redazione
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