Omologazione dispositivi controllo traffico: perplessità del decreto MIT su funzione per scopi di polizia (TAR Lazio n. 13998 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È viziato da eccesso di potere per perplessità il decreto ministeriale di omologazione di un dispositivo elettronico per l’accertamento delle violazioni del Codice della Strada la cui clausola, assoggettando all’anonimato e al divieto di utilizzo a fini sanzionatori una funzione espressamente qualificata come “per scopi di polizia”, genera un’oggettiva incertezza sul contenuto precettivo della disciplina e una contraddizione tra la qualificazione della funzione e il regime giuridico applicato. L’art. 201, comma 1-quinquies, del D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dall’art. 10 della L. n. 177/2024, non costituisce titolo per l’acquisizione preventiva e indiscriminata delle immagini di tutti i veicoli in transito, ma disciplina l’utilizzabilità successiva di immagini già legittimamente acquisite per finalità ulteriori.
Il Fatto
La società produttrice di un dispositivo per il controllo automatico del traffico stradale ha impugnato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne aveva omologato una nuova versione, limitatamente alla clausola che assoggettava al regime dell’anonimato la funzione di memorizzazione delle immagini di tutti i veicoli in transito “per scopi di polizia”, inserita tra le funzioni accessorie utilizzabili solo per finalità statistiche o di monitoraggio. La ricorrente lamentava la violazione dell’art. 201, comma 1-quinquies, cod. strada e l’illogicità di una previsione che riconosceva una funzione di polizia per poi privarla del suo presupposto essenziale, incidendo sulla commerciabilità del prodotto. Il Ministero eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
L’eccezione di inammissibilità è stata respinta: l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sussiste, poiché la funzione contestata è presente nel prototipo depositato e nel Manuale di installazione, connota da oltre cinque anni i dispositivi della ricorrente e la clausola ne incide direttamente sulla commerciabilità.
Il primo motivo di ricorso è infondato. L’avverbio “comunque” contenuto nell’art. 201, comma 1-quinquies, cod. strada non legittima la captazione massiva e preventiva delle immagini: la norma configura una deroga al regime ordinario, consentendo l’uso ulteriore di immagini già legittimamente acquisite per l’accertamento di altre violazioni, ma non attribuisce un titolo per la registrazione indiscriminata del traffico veicolare.
Il secondo motivo è invece fondato. La clausola impugnata accomuna sotto un unico regime di anonimato funzioni che il decreto stesso qualifica in termini diversi: la lettera b), riferita alla memorizzazione “per scopi di polizia”, è lessicalmente distinta da quelle dichiaratamente statistiche o di monitoraggio. Il testo si presta a due letture divergenti e incompatibili: da un lato, la funzione di polizia sarebbe autorizzata solo in forma anonima e con valore meramente descrittivo della capacità tecnica; dall’altro, conterrebbe una statuizione precettiva che riconosce una funzione operativa, inevitabilmente incompatibile con l’anonimato, poiché l’attività di polizia richiede l’identificazione del veicolo.
Tale ambiguità integra il vizio di eccesso di potere per perplessità, che si configura quando l’effetto giuridico dell’atto non risulta perspicuo nella sua portata prescrittiva. Il Collegio precisa di non invadere la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, limitandosi a rilevare l’illogicità interna del provvedimento, e richiama il limite tracciato dalle Sezioni Unite n. 30974 del 2017 e n. 8071 del 2012. Il parere del Ministero dell’Interno non supera il vizio, perché si colloca sul piano dell’interpretazione della norma primaria e non sulla formulazione del decreto.
Il ricorso è accolto limitatamente al secondo motivo: l’art. 2, comma 4 del decreto è annullato nella parte in cui la frase reggente si applica alla funzione di cui alla lettera b), dovendo l’Amministrazione, in sede di riesercizio del potere, distinguere chiaramente tra funzioni statistiche e funzione di polizia, nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2016/679. Spese compensate per la complessità e novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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