Adesione a convenzione Consip cedevole rispetto alla gara regionale (TAR Sicilia n. 1688 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ente del Servizio sanitario nazionale che, in via sussidiaria, aderisce a una convenzione-quadro Consip nelle more della gara gestita dalla centrale di committenza regionale è tenuto a predeterminare, già nel provvedimento di adesione e nel successivo contratto attuativo, la cedevolezza degli effetti dell’affidamento rispetto all’esito della gara regionale. Tale obbligo discende dal comma 449 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 e dal comma 548 dell’articolo unico della legge n. 208/2015, che assegnano alla convenzione nazionale carattere suppletivo. La clausola di cedevolezza è l’unico strumento idoneo ad assicurare il ripristino dell’ordine di priorità normativamente sancito; non lo sono la revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 né il recesso, entrambi espressione di potere discrezionale e forieri di esborsi indennitari. La norma speciale sugli approvvigionamenti sanitari prevale, per il criterio di specialità, sull’art. 59, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
La ricorrente, aggiudicataria del lotto 10 della gara indetta dalla centrale unica di committenza regionale per i servizi di pulizia degli enti del Servizio sanitario, impugna la deliberazione con cui l’azienda ospedaliera resistente ha aderito all’Accordo quadro Consip per il medesimo servizio, affidandolo a un’operatrice economica diversa, con durata di quarantotto mesi.
La ricorrente deduce la violazione del quadro normativo che impone la prevalenza della gara regionale su quella nazionale e lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria, avendo l’amministrazione omesso di considerare l’imminente esito della procedura regionale. Chiede l’annullamento della delibera, la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata e la disponibilità al subentro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente. Oggetto del gravame non è l’Accordo quadro a monte, ma l’esercizio del potere discrezionale a valle; non era pertanto necessario impugnare l’atto Consip né evocare in giudizio la centrale nazionale.
Nel merito, il primo motivo è fondato. Il quadro normativo — comma 449 dell’articolo unico della legge n. 296/2006, comma 548 dell’articolo unico della legge n. 208/2015 — assegna alla convenzione regionale un ruolo tendenziale e a quella Consip un carattere sussidiario, dunque intrinsecamente cedevole. L’adesione alla convenzione nazionale è legittima anche in pendenza della gara regionale, non essendo configurabile un obbligo di attenderne la conclusione.
La delibera impugnata è stata adottata in presenza dei presupposti che facoltizzano l’adesione: gara regionale ancora in corso, interlocuzioni con la centrale unica di committenza e necessità di assicurare la continuità del servizio. Sotto tale profilo la scelta dell’azienda sanitaria è espressione di discrezionalità amministrativa e non è censurabile.
Il vizio si annida altrove. L’amministrazione ha omesso di limitare espressamente gli effetti dell’affidamento al tempo necessario a garantire l’approvvigionamento tramite la gara regionale. L’ente che ricorre in via sussidiaria alla convenzione nazionale è obbligato a formalizzare la temporaneità dei relativi effetti mediante l’apposizione di una clausola di cedevolezza, tanto nel provvedimento di adesione quanto nel contratto attuativo.
Né la revoca né il recesso possono assolvere a tale funzione. La revoca, pur astrattamente configurabile per mutamento della situazione di fatto, è manifestazione di potere discrezionale e comporta l’obbligo di indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Il recesso disciplinato dall’Accordo quadro non inquadra l’aggiudicazione regionale in alcuna delle ipotesi tipizzate e, ove fondato sull’art. 123 del Codice dei contratti pubblici, presuppone un esborso economico. La clausola di cedevolezza, invece, contempera gli interessi del fornitore temporaneo e dell’aggiudicatario regionale, rendendo certo il ripristino dell’ordine di priorità.
Il possibile contrasto con il divieto di modifiche sostanziali di cui all’art. 59, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 è risolto in favore della norma speciale sugli approvvigionamenti sanitari, che prevale su quella generale per il criterio di specialità. La delibera va pertanto annullata nella parte in cui non ha predeterminato la cedevolezza, con obbligo di stipulare il contratto con la ricorrente nel termine di sessanta giorni. Il secondo motivo è infondato, non richiedendo l’adesione a Consip una motivazione rafforzata né emergendo deficit istruttori.
Nota della Redazione
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