Permesso di lungo periodo e cambio di residenza nel Comune (TAR Lazio n. 90 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi sull’asserita irreperibilità del richiedente all’indirizzo dichiarato quando il cambio di residenza sia avvenuto nell’ambito dello stesso Comune. L’art. 6, comma 7, d. lgs. n. 286/1998, per lo straniero regolarmente soggiornante, pone l’obbligo di comunicazione dell’avvenuta iscrizione o variazione anagrafica in capo all’ufficio competente, che la trasmette alla Questura territorialmente competente, non in capo allo straniero. Spetta all’amministrazione, nel dovere di istruttoria, fornire gli elementi probatori che sorreggono il diniego; in loro assenza, la certificazione anagrafica prodotta dal ricorrente prova la continuità della residenza nel medesimo Comune. Il provvedimento che ometta tale verifica è illegittimo per eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero regolarmente soggiornante, presenta il 6 novembre 2021 istanza per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Con decreto del 5 ottobre 2023, notificato il 10 ottobre successivo, la Questura competente respinge l’istanza rilevando che il richiedente, come accertato dalla Polizia Locale, non risulterebbe effettivamente residente presso l’indirizzo dichiarato.
Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR, deducendo con un unico motivo l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e illogicità della motivazione: egli avrebbe semplicemente cambiato domicilio restando nello stesso Comune, come attestato dal certificato di residenza storico. La Questura, costituitasi, sostiene la falsità della residenza dichiarata e la violazione degli obblighi di comunicazione della variazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dalla constatazione dell’inadempimento all’ordine istruttorio. Con ordinanza n. 161/2025 il Tribunale aveva chiesto all’amministrazione di chiarire le modalità dell’accertamento sulla presunta irreperibilità del ricorrente. L’ordine è rimasto inevaso, così che la resistente non ha allegato alcun elemento ulteriore a sostegno del diniego.
Su questa base il Tribunale ritiene provata, per effetto della certificazione depositata dal ricorrente, la continuità della residenza nel medesimo Comune. Il certificato di residenza storico, rilasciato il 16 ottobre 2023, documenta il trasferimento da un indirizzo a un altro dello stesso Comune, con decorrenza 26 giugno 2023, e la precedente iscrizione nello stesso ambito comunale già dal 26 luglio 2022.
Il passaggio decisivo è di ordine normativo. L’art. 6, comma 7, d. lgs. n. 286/1998, per gli stranieri regolarmente soggiornanti, non impone allo straniero alcun obbligo dichiarativo in caso di variazione anagrafica interna al Comune: l’obbligo di comunicazione grava sull’ufficio competente, che deve darne notizia alla Questura territorialmente competente. La tesi difensiva dell’amministrazione, secondo cui l’istante avrebbe violato gli obblighi di cui all’art. 6, commi 7 e 8, T.U.I., è dunque priva di fondamento.
Il Collegio valorizza inoltre la ordinanza cautelare n. 13/2024, con cui era stato già rilevato che il ricorrente aveva documentato la sussistenza del requisito della residenza nel Comune sin dal 26 luglio 2022, unico requisito ritenuto mancante ai fini della concessione del permesso. Poiché l’unico motivo del diniego risiedeva nell’asserita irreperibilità all’indirizzo dichiarato, e tale presupposto è smentito dalla documentazione anagrafica, il provvedimento risulta illegittimo.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del decreto impugnato e obbligo di riesame del procedimento alla luce di quanto statuito. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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