Silenzio inadempimento sul riconoscimento dei titoli abilitanti esteri: obbligo di provvedere e commissario ad acta (TAR Lazio n. 14198 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di provvedere dell’Amministrazione sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea sorge con la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che occorra alcun ulteriore presupposto. In materia, il termine complessivo per la conclusione del procedimento è di quattro mesi, quale risultante dal combinato disposto dei commi 2 e 6 dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, che prevede rispettivamente il termine di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e quello di tre mesi per l’adozione del provvedimento conclusivo. La scadenza di tale termine senza l’emanazione del provvedimento finale integra gli estremi del silenzio inadempimento, con conseguente obbligo del giudice di ordinare all’Amministrazione di provvedere e di nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, finalizzato all’esercizio della professione in Italia. Decorso infruttuosamente il termine di conclusione del procedimento, l’interessata aveva proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere. Il Ministero si era costituito in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento del Tribunale in materia di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro, rammentando che l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, successore del soppresso MIUR. Ha quindi osservato che, per ritenere integrato l’obbligo di provvedere, è necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che rilevi alcun altro elemento.
Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati: la domanda era stata presentata il 29 aprile 2025 e l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento. Il Tribunale ha precisato che il termine complessivo per la conclusione del procedimento non è quello generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, bensì quello specifico risultante dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, che prevede un termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione e un successivo termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento conclusivo, approdando così a un termine massimo di quattro mesi.
Accertata la sussistenza del silenzio inadempimento, il Collegio ha ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza entro il termine di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tenuto conto della natura “di massa” di tali procedimenti, caratterizzati da un elevatissimo numero di richieste. Per l’ipotesi di persistente inadempienza, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine di 90 giorni.
La sentenza ha, infine, condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in misura forfettaria.
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Nota della Redazione
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