Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in caso di adesione al payback ridotto (TAR Lazio n. 10607 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla disciplina agevolata di cui all’art. 8 del d.l. n. 34/2023, che consente al fornitore di dispositivi medici di estinguere la propria esposizione debitoria versando il payback in misura ridotta, determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso avverso i provvedimenti di ripiano. La norma, nel prevedere la “cessazione della materia del contendere”, configura un’ipotesi di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che il bene della vita conseguito dal ricorrente (il pagamento in misura ridotta) è diverso da quello originariamente perseguito con l’azione di annullamento (l’eliminazione dei provvedimenti impugnati).
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Regione Piemonte ha approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni dal 2015 al 2018, nonché gli atti presupposti, tra cui la certificazione ministeriale del superamento del tetto e le Linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali.
Con atto depositato il 27 luglio 2023, la ricorrente ha rappresentato di essersi avvalsa della facoltà di pagare il payback in misura ridotta, versando una quota pari al 48% di quella risultante dai provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 34/2023, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che il tenore letterale dell’art. 8 del d.l. n. 34/2023 qualifica l’adesione al pagamento agevolato come causa di “cessazione della materia del contendere”. Sul piano processuale, tuttavia, l’istituto va ricondotto alla categoria dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente.
La distinzione non è meramente nominalistica, ma risponde a una logica sostanziale: il bene della vita che il ricorrente consegue attraverso il pagamento in misura ridotta è strutturalmente diverso da quello cui l’originaria impugnativa era diretta, ossia l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti di ripiano. L’adesione al meccanismo agevolato, infatti, presuppone l’accettazione della debitoria e la definizione transattiva del rapporto, che risulta incompatibile con la persistenza di un interesse alla caducazione degli atti impugnati.
Né può revocarsi in dubbio la natura satisfattiva della scelta compiuta dalla ricorrente: versando volontariamente una quota ridotta del dovuto, la società ha manifestato l’intenzione di aderire alla disciplina normativa, facendo così venir meno l’interesse all’annullamento dei provvedimenti che quella stessa disciplina intende comporre in via agevolata.
Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della natura di rito della decisione.
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Nota della Redazione
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