L’accesso agli atti riscontrato solo dopo il ricorso determina la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese (TAR Sardegna n. 679 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’Amministrazione, nel corso del giudizio promosso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., rilasci la documentazione richiesta con l’istanza di accesso, dovendosi escludere la persistenza di un interesse alla decisione nel merito. L’ostensione posteriore alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, atteso che il riscontro tardivo costituisce il fatto che ha reso necessario il ricorso e che l’istante ha dovuto attivare il rimedio giurisdizionale per ottenere quanto richiesto.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un’istanza di accesso agli atti presentata in data 12 dicembre 2025, aveva chiesto al Comune di Cagliari la documentazione attestante la prova di notifica di un avviso di accertamento relativo alla TARI 2018. A fronte del mancato riscontro dell’Amministrazione, la società proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., notificato in data 10 febbraio 2026.

Soltanto in data 12 febbraio 2026, dopo la notifica e il deposito dell’atto introduttivo del giudizio, il Comune provvedeva al rilascio della documentazione richiesta. La ricorrente prendeva atto dell’avvenuta ostensione, dichiarando di non avere più interesse alla decisione nel merito e chiedendo la liquidazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’ostensione dei documenti, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, aveva integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato dalla ricorrente. La pronuncia si fonda sull’accertamento che l’istanza di accesso era rimasta priva di riscontro fino alla notifica dell’atto introduttivo, sicché l’interesse alla decisione era venuto meno solo per effetto della sopravvenuta esibizione documentale.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione resistente. L’ostensione avvenuta il 12 febbraio 2026, successiva alla notifica del ricorso del 10 febbraio 2026, dimostra che il riscontro è stato determinato esclusivamente dall’attivazione del rimedio giurisdizionale, con la conseguenza che la società ha dovuto subire il giudizio per ottenere quanto legittimamente richiesto sin dal dicembre 2025.

La condanna alle spese è stata liquidata in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato. La decisione conferma che la mera esibizione posteriore dei documenti, pur determinando l’esaurimento dell’oggetto del giudizio, non neutralizza l’onere economico del ricorso, il quale rimane a carico dell’Amministrazione che ha cagionato la necessità della tutela giurisdizionale.

Il principio affermato si inserisce nel solco della giurisprudenza amministrativa secondo cui, in materia di accesso, la condanna alle spese segue il criterio della soccombenza virtuale quando l’Amministrazione abbia dato riscontro solo dopo la proposizione del ricorso, a prescindere dall’eventuale fondatezza delle ragioni dell’ostensione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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