Recesso attivo non spontaneo esclude la diminuente nel tentato omicidio (Cass. pen. Sez. I n. 13551 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta volontaria che impedisce l’evento, ai sensi dell’art. 56, comma quarto, cod. pen., non può considerarsi tale quando l’agente si determina solo a seguito della comparazione di soggetti terzi sulla scena del reato, i quali rendono possibile il soccorso alla vittima. In tal caso, manca il requisito della volontarietà del recesso attivo, che postula invece un’iniziativa libera e non condizionata da fattori esterni. La richiesta di aiuto rivolta agli operanti, dopo aver creduto di aver già cagionato la morte della vittima, non integra la diminuente del recesso attivo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna inflitta in primo grado, in rito abbreviato, a un uomo per i reati di sequestro di persona, tentato omicidio aggravato e altri reati, commessi in danno della ex compagna, madre del figlio. Nel corso di un episodio violento, l’imputato aveva costretto la donna a salire sul proprio furgone, l’aveva percossa e condotta nei pressi di un’area autostradale, dove l’aveva scaraventata oltre il guardrail, facendola precipitare in una scarpata e raggiungendola per colpirla ulteriormente, sino a stringerle le mani al collo fino a farle perdere i sensi. Solo il tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia stradale, attirata dal pianto del bambino rimasto nel veicolo, aveva permesso di prestare i primi soccorsi alla donna.
L’imputato, alla vista degli agenti, aveva richiesto aiuto esclamando di averla uccisa. Avverso la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione del fatto come tentato omicidio, la mancata concessione della diminuente del recesso attivo, l’insussistenza del furto con strappo, la violazione del divieto di reformatio in peius e il vizio di motivazione in ordine alle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Sul primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica, il Collegio ha rilevato che la ricostruzione dei giudici di merito ha espressamente evidenziato il finalismo soppressivo dell’agente, valorizzando le manifestazioni verbali della volontà omicidiaria, le modalità dell’aggressione e la disposta condotta di strangolamento, interrotta soltanto dal sopraggiungere degli agenti. La violenza, proseguita con il lancio della vittima in una scarpata e il successivo accanimento, è stata ritenuta inequivocabilmente finalizzata a cagionare la morte, con conseguente inammissibilità della censura per genericità, non avendo la difesa confrontato le proprie deduzioni con l’iter motivazionale delle decisioni di merito.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha escluso la configurabilità del recesso attivo, richiamando il principio per cui la condotta impeditiva dell’evento deve essere sorretta dal requisito della volontarietà, che ricorre solo quando non sia frutto di un condizionamento proveniente dall’esterno. Nel caso di specie, la condotta dell’imputato — la richiesta di aiuto agli operanti — non poteva dirsi volontaria, essendo stata determinata dalla comparazione degli agenti sulla scena: solo a seguito di tale evento l’agente si era rivolto loro, nella convinzione di aver già cagionato la morte della donna. La scelta di chiedere soccorso è quindi intervenuta in un momento in cui l’iter criminis era già esaurito.
La Corte ha inoltre respinto la doglianza relativa al delitto di furto con strappo, osservando che la consumazione del reato si verifica con l’impossessamento del bene e che il fine di profitto, quale dolo specifico, può consistere in qualunque vantaggio anche non patrimoniale. Ha escluso, altresì, la lamentata violazione del divieto di reformatio in peius, evidenziando che la riduzione dell’aumento per la continuazione dispone la pena entro una misura che, applicata la diminuente, non determina alcuna diminuzione del trattamento sanzionatorio complessivo. Manifestamente infondato è stato infine ritenuto il motivo concernente le attenuanti generiche, mancando il requisito della spontaneità della richiesta di aiuto, valorizzato dalla difesa come elemento post delictum.
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Nota della Redazione
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