Estradizione insensibile alla pendenza della domanda di protezione internazionale (Cass. pen. Sez. VI n. 33858 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Tra il procedimento di estradizione passiva e la procedura di riconoscimento della protezione internazionale non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità. La pendenza della domanda di asilo non impone la sospensione del procedimento estradizionale, né integra la condizione ostativa prevista dall’art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., perché lo scrutinio sui diritti fondamentali dell’estradando è riservato alla fase giurisdizionale. L’esito della domanda di protezione internazionale rileva unicamente nella successiva fase amministrativa, nell’esercizio dei poteri demandati al Ministro della giustizia dall’art. 708 cod. proc. pen. Il giudice dell’estradizione non può dunque rifiutare la consegna per la sola pendenza del procedura di asilo.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia ha dichiarato sussistenti le condizioni per accogliere la richiesta di estradizione formulata dalla Repubblica di Moldavia nei confronti di un soggetto per l’esecuzione di una sentenza di condanna a venti anni di reclusione per omicidio e rapina, con pena residua di tre anni, due mesi e quindici giorni. Il provvedimento impugnato è la sentenza della Corte di appello di Venezia del 17.04.2025.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 698 e 705 cod. proc. pen., perché la consegna era stata disposta nonostante l’autorità giudiziaria moldava avesse già riconosciuto il diritto al risarcimento per il pregresso trattamento detentivo disumano e degradante e nonostante le relazioni sugli istituti penitenziari moldavi non fossero rassicuranti. Con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3 e 6 della Cedu, degli artt. 4, 9, 51 e 52 della Carta di Nizza, degli artt. 3, 24 e 27 Cost. e degli artt. 698 e 705 cod. proc. pen., assumendo di aver ottenuto la protezione internazionale dalla Commissione territoriale di Verona con provvedimento del 29.04.2025.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la Corte di appello, dopo aver richiesto informazioni complementari all’autorità giudiziaria moldava, ha escluso l’assenza di pericolo concreto di trattamenti inumani o degradanti. La valutazione dei giudici di merito si fonda su una relazione dell’autorità richiedente che descrive in modo dettagliato la situazione carceraria, con specifico riferimento agli istituti di Chisinau e Leova, agli spazi garantiti, al numero di detenuti per cella, ai servizi igienici, all’illuminazione e ai servizi di tutela sanitaria, assistenza psicologica, sociale, educativa e legale.
Secondo la Corte, si tratta di una valutazione complessiva basata su atti ufficiali contenenti informazioni aggiornate, specifiche e puntuali, riferite al caso concreto, esente dalla dedotta violazione di legge. La difesa ha prospettato la violazione solo in modo assertivo, invocando una presunta inaffidabilità delle fonti senza allegare elementi oggettivi idonei a sollevare un serio dubbio sulla veridicità delle informazioni, provenienti tra l’altro dalla stessa autorità che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento per il pregresso trattamento detentivo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha preliminarmente rilevato che la questione è superata dal fatto che la domanda di protezione internazionale è stata respinta dalla Commissione territoriale con provvedimento del 29.04.2025, prodotto in atti dalla stessa difesa. Nel merito, la decisione di non sospendere il procedimento estradizionale è stata ritenuta incensurabile.
L’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 25/2008 — che consente al richiedente di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale — non neutralizza il potere-dovere del Ministro della giustizia di deliberare sulla domanda di estradizione ex art. 708 cod. proc. pen., senza violazione del principio di non refoulement. La Corte ha ricostruito la struttura bifasica del procedimento: nella fase giurisdizionale si verifica che l’estradizione non comporti violazione dei diritti umani; nella fase amministrativa si valutano gli interessi essenziali dello Stato e, in sede di consegna, l’esito della domanda di protezione. Il decreto di estradizione è atto di alta amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo per macroscopica illogicità o palese travisamento dei fatti. Nessuna pregiudizialità tra i due procedimenti è stata ravvisata, richiamando la Sez. VI n. 29910 del 12.06.2019, Touji. La Corte ha inoltre richiamato la direttiva 2013/32/UE, il cui art. 9, paragrafo 2, ammette la deroga all’autorizzazione a rimanere in caso di consegna a uno Stato terzo, subordinandola, al paragrafo 3, all’accertamento che la decisione non comporti refoulement, cioè proprio quanto verifica la fase giurisdizionale. Analogamente, l’art. 708, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nel fissare termini perentori per il decreto e per l’esecuzione, non prevede eccezioni: la pendenza del procedimento di asilo non paralizza l’estradizione. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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