Abusivo frazionamento del credito rilevabile d ufficio con supporto documentale (Cass. civ. Sez. I n. 18246 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di abusivo frazionamento della pretesa creditoria è un’eccezione in senso lato, perché rende la domanda improponibile, ed è pertanto rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, senza essere preclusa dalla formulazione intempestiva delle attività assertive di parte. Essa resta tuttavia condizionata dall’emergenza ex actis degli elementi fattuali tempestivamente introdotti nel processo, sui quali l’eccezione possa fondarsi. Il mutamento giurisprudenziale non giustifica la rimessione in termini quando non presenti carattere di imprevedibilità, né quando sia invocato per proporre tardivamente un’eccezione e non per tutelare un affidamento incolpevole.
Il Fatto
Una società cooperativa ottenne dal tribunale un decreto ingiuntivo per il corrispettivo di prestazioni di sanificazione e pulizia rese in favore di un’azienda ospedaliera universitaria. L’azienda propose opposizione, che fu respinta in primo grado.
In appello la Corte di Napoli riformò integralmente la decisione e revocò il decreto, accogliendo l’eccezione di abusivo frazionamento del credito: la cooperativa, nel breve arco di pochi giorni, aveva ottenuto dodici decreti ingiuntivi per prestazioni risalenti al medesimo rapporto contrattuale. La corte territoriale ritenne l’eccezione tempestiva e, in subordine, concesse la rimessione in termini in ragione del mutamento giurisprudenziale intervenuto nel 2007. La cooperativa ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie l’unico motivo. Muove dalla qualificazione dell’eccezione di abusivo frazionamento come eccezione in senso lato, che rende la domanda improponibile e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado, non essendo soggetta a preclusioni processuali disponibili dalle parti, come affermato da Cass. n. 34053/2023 e Cass. n. 4867/2024. Il collegio precisa però che tale eccezione rimane subordinata all’emergenza ex actis degli elementi fattuali già ritualmente acquisiti.
Nel caso concreto l’allegazione dei dodici decreti monitori avvenne all’udienza di precisazione delle conclusioni, ma senza che i relativi documenti fossero in atti. Il tribunale, all’udienza di prima comparizione, aveva fissato direttamente la precisazione delle conclusioni, senza concedere i termini per le produzioni documentali dell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. I decreti non avrebbero quindi potuto trovare ingresso in causa. Ne deriva che l’eccezione non poteva essere sollevata dalla parte né rilevata dal giudice.
Quanto alla rimessione in termini, la Corte esclude che l’overruling di Cass. Sez. Un. n. 23726/2007 potesse giustificarla, poiché l’istituto è invocabile solo quando il nuovo indirizzo sia connotato da imprevedibilità (cfr. Cass. n. 28834/2020). Il tema del frazionamento era discusso dagli anni Novanta, con contrasto tra sezioni semplici e composizione ad opera di Cass. Sez. Un. n. 108/2000, poi superata nel 2007 e ancora oggi controversa, come dimostra l’ordinanza interlocutoria n. 3643/2024 di rimessione alle Sezioni Unite.
La Cassazione rileva infine un ulteriore profilo: la rimessione in termini era ingiustificata anche perché il mutamento giurisprudenziale, non imprevedibile, veniva invocato non per tutelare un affidamento incolpevole su un orientamento favorevole, bensì per proporre tardivamente un’eccezione intesa a far dichiarare improponibile la domanda avversaria.
Nota della Redazione
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