Abusivo frazionamento del credito e improponibilità della domanda (Cass. civ. Sez. II n. 28031 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il frazionamento del credito in più giudizi costituisce abuso del processo quando i crediti, giuridicamente eguali, siano riconducibili a un unico rapporto venutosi a determinare nel tempo tra le stesse parti, anche se di mero fatto e non fondato su un contratto o una convenzione. I crediti esigibili vanno dedotti nel medesimo giudizio, salvo che l’attore abbia un interesse oggettivo alla tutela separata, non di mero fatto ma meritevole di tutela secondo l’ordinamento. Il giudice deve anzitutto verificare se sia possibile convogliare la decisione sull’intera pretesa mediante gli strumenti del codice di rito, quali la riunione ex art. 274 c.p.c.; esclusa tale possibilità, deve accertare e motivare sull’interesse oggettivo al frazionamento. Ritenuto abusivo il frazionamento, va di norma pronunciata l’improponibilità della domanda, che è pronuncia solo in rito e non osta alla riproposizione unitaria; se invece la domanda non sarebbe più riproponibile unitariamente, il giudice decide comunque il merito e può sanzionare il comportamento del creditore attraverso la regolamentazione delle spese.

Il Fatto

Una società assicurativa ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale ha rigettato il suo appello contro la decisione del Giudice di pace. Quest’ultima aveva accolto la domanda di un consulente, condannando la società al pagamento di un compenso per l’attività di stima e liquidazione di un sinistro svolta in favore di altra compagnia, detratto quanto già versato.

La società aveva eccepito l’improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, deducendo che il consulente aveva proposto decine di giudizi distinti nell’ambito di un rapporto di collaborazione pluriennale. Il Tribunale aveva respinto l’eccezione. Il consulente non ha proposto difese nel giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del frazionamento del credito e dell’abuso del processo. Il Tribunale aveva richiamato una pronuncia del 2016 per escludere l’abusività della richiesta, in giudizi separati, dei compensi maturati in relazione a incarichi conferiti con distinti mandati, sebbene svoltisi nell’ambito di un rapporto continuativo tra le stesse parti.

Secondo la Sezione, tale orientamento è stato superato. Le controversie relative a crediti per l’esecuzione di incarichi professionali che si inseriscono in un unico rapporto duraturo, caratterizzato dalla serialità delle prestazioni, rientrano nel divieto di parcellizzazione, anche se riconducibili a fatti costitutivi storicamente diversi e pur in assenza di un contratto che ne regolasse gli effetti. Fa eccezione il caso in cui l’attore abbia un interesse oggettivo a esercitare l’azione solo per alcuni crediti, il cui accertamento compete al giudice di merito.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 4090 e 4091 del 2017 e, in termini riassuntivi dell’orientamento, la pronuncia n. 24168/2023, oltre a precedenti tra le stesse parti. La censura è accolta: la sentenza impugnata è cassata sul punto e la causa è rinviata al Tribunale in persona di diverso magistrato.

Da ultimo, il tema è stato oggetto dell’intervento delle Sezioni Unite n. 7299/2025, che hanno ricostruito la posizione della Corte e le conseguenze dell’abuso. Il giudice di rinvio dovrà attenersi alle regole enunciate: i crediti esigibili vanno dedotti nello stesso giudizio, salvo interesse oggettivo; il giudice verifica anzitutto la praticabilità della riunione ex art. 274 c.p.c.; esclusa tale possibilità, accerta l’interesse oggettivo e motiva sul punto; ritenuto abusivo il frazionamento, pronuncia di norma l’improponibilità in rito; se la domanda non sarebbe più riproponibile unitariamente, decide il merito e può sanzionare il creditore con la regolamentazione delle spese, ex artt. 88 e 92 c.p.c., fino a porle a suo carico anche se la domanda sia accolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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