Formazione finanziata da Forma.Temp imponibile IVA: interpretazione autentica (Cass. civ. Sez. 5 n. 21058 del 21.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 38, legge n. 207 del 2024, nel dichiarare imponibili ai fini IVA le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 276/2003, da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale di cui all’art. 12, comma 4, del medesimo decreto, costituisce norma di interpretazione autentica, applicabile anche ai periodi d’imposta antecedenti alla sua entrata in vigore. Ne consegue che le predette prestazioni non rientrano nell’ambito applicativo dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972, difettando il requisito soggettivo del riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione del perseguimento di finalità simili a quelle degli enti di diritto pubblico aventi scopo di istruzione, in coerenza con l’art. 132, par. 1, lett. i), Direttiva 2006/112/CE.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società, attiva nel settore della somministrazione del personale, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2017, con cui recuperava a tassazione l’IVA indebitamente detratta in relazione a prestazioni di formazione del personale erogate da una società controllata, qualificate dall’Ufficio come operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972. La società contribuente impugnava l’atto impositivo. La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sul gravame dell’Agenzia, limitava la pretesa impositiva alla sola debenza del tributo, escludendo le sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i primi quattro motivi di ricorso principale, incentrati sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972. Il thema decidendum riguarda la corretta qualificazione, ai fini dell’esenzione IVA, delle prestazioni di formazione erogate da una società di capitali, con scopo di lucro, accreditata presso il fondo bilaterale Forma.Temp, costituito ai sensi dell’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 276/2003 e vigilato dal Ministero del Lavoro.
La Corte richiama il quadro nomofilattico, evidenziando come l’applicazione dell’esenzione richieda il concorso di un requisito oggettivo, consistente nell’erogazione di prestazioni didattiche, e di un requisito soggettivo, in base al quale l’organismo che eroga la formazione deve essere un istituto pubblico o un soggetto riconosciuto da una pubblica amministrazione che persegua finalità simili a quelle degli enti pubblici aventi scopo di istruzione, secondo la lettura conforme all’art. 132, par. 1, lett. i), Direttiva 2006/112/CE, come interpretato dalla CGUE.
In tale contesto si innesta l’esame dell’art. 1, comma 38, legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che dichiara imponibili le prestazioni di formazione rese alle agenzie per il lavoro da enti e società finanziati attraverso Forma.Temp. La Corte ritiene che l’art. 1, comma 39, della stessa legge, nel far salvi i comportamenti pregressi dei contribuenti in considerazione della pregressa incertezza interpretativa, chiarisca che la disposizione abbia portata di interpretazione autentica e non innovativa. L’assoggettamento a IVA delle prestazioni in questione è ritenuto coerente anche con il diritto unionale: il mero finanziamento tramite il fondo bilaterale non è sufficiente a qualificare gli enti erogatori come organismi con finalità simili a quelle degli enti di diritto pubblico, poiché le autorizzazioni e la vigilanza ministeriale concernono profili eterogenei rispetto al riconoscimento della natura pubblicistica dei soggetti che erogano la formazione.
La Corte, pertanto, dichiara fondati i primi quattro motivi, assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale dell’Agenzia. Conseguentemente cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’atto impositivo. Le spese di lite sono compensate per l’intero giudizio, stante la sopravvenienza della norma di interpretazione autentica e le incertezze interpretative evidenziate dal legislatore stesso.
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Nota della Redazione
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