Abuso edilizio e precarietà funzionale: la demolizione è atto dovuto (C.G.A.R.S. n. 35 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La natura precaria di un’opera edilizia, idonea a escludere l’obbligo del permesso di costruire, si accerta con criterio funzionale e non strutturale, avendo riguardo all’uso cui il manufatto è destinato: se risponde a esigenze stabili e permanenti, la precarietà va esclusa anche in presenza di materiali facilmente amovibili. Il giudicato penale di assoluzione è invocabile in sede amministrativa nei soli limiti dei fatti nella loro realtà fenomenica, restando estranea la qualificazione giuridica degli stessi. L’ordine di demolizione di opere abusive è atto dovuto e vincolato, non richiede motivazione su ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata né la comunicazione di avvio del procedimento, e la distanza temporale dall’abuso non ne inficia la legittimità.
Il Fatto
La società appellante è titolare di una concessione demaniale marittima per l’occupazione di un’area di 12.800 mq nel Comune di Catania, destinata a uno stabilimento balneare. Nel 2002 aveva ottenuto un’autorizzazione edilizia per l’installazione di strutture in legno di facile rimozione, previo nulla osta di Provincia, ASL e Soprintendenza.
A seguito di una segnalazione della Provincia Regionale del 23 marzo 2015, il Comune ha avviato un procedimento per opere edilizie abusive relative a campi da gioco, parcheggi, vialetti, strutture sportive e trentacinque bungalow in legno, e con ordinanza del 26 settembre 2016 ha disposto la demolizione. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso, ritenendo non dimostrata la coincidenza tra le opere autorizzate nel 2002 e quelle contestate. La società ha proposto appello con otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il gravame. Quanto al primo motivo, il giudicato penale è invocabile nei confronti della parte pubblica in sede amministrativa solo per i fatti nella loro realtà fenomenica — condotta, evento e nesso causale — con esclusione di antigiuridicità, colpevolezza e di ogni altra questione di qualificazione giuridica. Nel caso di specie l’assoluzione penale riguardava i soli manufatti del lido balneare, mentre l’ordinanza comunale ha ad oggetto opere più ampie e diverse, la cui coincidenza l’appellante non ha dimostrato.
Il secondo motivo è affetto da un vizio logico-giuridico: l’ordinanza non costituisce annullamento d’ufficio dell’autorizzazione del 2002, ma accertamento dell’abusività di opere che non corrispondono a quanto autorizzato. L’autorizzazione riguardava strutture in legno di facile rimozione per esigenze temporanee; le opere contestate integrano invece trasformazioni durature del territorio che richiedevano permesso di costruire. Il decorso del termine del titolo edilizio a efficacia temporalmente limitata fa venir meno la legittima permanenza del manufatto.
Sul criterio di precarietà, il Collegio conferma l’approccio funzionale: la precarietà postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette il soddisfacimento di esigenze permanenti. Le opere, mantenute per oltre un decennio con destinazione stabile ad attività sportive e ricreative, hanno perduto ogni carattere di precarietà, a prescindere dai materiali impiegati.
Le censure procedimentali sono infondate. L’ordine di demolizione è atto dovuto, tipizzato e rigorosamente vincolato, che non esige la comunicazione di avvio del procedimento né motivazione ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata, e tale principio non tollera deroghe per il tempo trascorso dall’abuso. Manifestamente infondata è anche la censura sulla competenza degli agenti provinciali, aventi competenza generale nell’accertamento degli illeciti, mentre la competenza decisionale resta in capo al dirigente comunale.
La normativa regionale sulla destagionalizzazione consente il mantenimento delle strutture balneari per l’intero anno solare, ma non autorizza interventi edilizi senza permesso di costruire, restando impregiudicate le attribuzioni comunali in materia urbanistica. Parimenti infondata è la tesi sulla competenza dell’ente gestore della riserva: a questo spetta la vigilanza e le sanzioni pecuniarie ambientali, al Comune la competenza esclusiva sui provvedimenti demolitori.
Nota della Redazione
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