Accesso documentale e inesistenza degli atti: inammissibile l’ottemperanza (C.G.A.R.S. n. 34 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La materiale inesistenza, tra gli atti in possesso dell’amministrazione, dei documenti richiesti con l’istanza di accesso rende inammissibile la relativa azione, poiché una decisione di accoglimento non sarebbe suscettibile di esecuzione. L’ordine di esibizione impartito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non può essere utilmente rivolto a documenti che non esistono o non sono nella disponibilità dell’ente. Il principio ad impossibilia nemo tenetur opera anche nei procedimenti di accesso, sicché l’ordine del giudice non può che riguardare atti esistenti e non quelli distrutti, irreperibili o mai formati. Ne consegue che il Comune, il quale abbia attestato l’inesistenza degli atti, non è tenuto a ricostruirli, né il giudice dell’ottemperanza può imporne la formazione ex novo.
Il Fatto
Un professionista proponeva istanza di accesso per ottenere copia delle note e dell’allegato elenco completo del contenzioso pendente all’anno 2013, trasmessi dalla Direzione Affari Legali alla Direzione Ragioneria Generale di un Comune. Il TAR Sicilia, con sentenza n. 1573 del 14 maggio 2025, accoglieva il ricorso ex art. 116 c.p.a. e ordinava all’ente di rendere ostensibili i documenti entro trenta giorni.
L’amministrazione comunicava di non poterli esibire: l’Ufficio legale e la Ragioneria attestavano che gli elenchi non erano mai stati formati e che, dopo la dichiarazione di dissesto, i residui non erano più in contabilità. Il ricorrente attivava allora il giudizio di ottemperanza e il TAR, con sentenza n. 3239/2025, lo accoglieva, nominando commissario ad acta il Segretario comunale con il compito di ricostruire e trasmettere le note e gli elenchi richiesti. Il Comune impugnava la pronuncia davanti al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
L’appello è fondato. Il Collegio muove dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, in sede di accesso ai documenti, l’amministrazione può essere tenuta solo a produrre atti già esistenti in rerum natura e ancora in suo possesso. L’oggetto del diritto di accesso si compendia nella copia di un atto già formato e detenuto, senza che l’ente sia tenuto a reperirlo presso altri soggetti o a svolgere attività istruttorie ulteriori.
Richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 3698 del 30 aprile 2025 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 1761 del 28 febbraio 2025, il C.G.A.R.S. ribadisce che l’inammissibilità dell’azione discende dalla materiale inesistenza dei documenti, giacché una pronuncia di accoglimento avrebbe valore meramente formale e resterebbe inutiliter data, non essendo suscettibile di esecuzione.
Il Collegio prende atto delle dichiarazioni dell’amministrazione, che ha attestato l’impossibilità di reperire documentazione mai costituita e di evadere l’istanza. Su questa base applica il principio ad impossibilia nemo tenetur: anche nei procedimenti di accesso l’esercizio del diritto, o l’ordine di esibizione impartito dal giudice, non può che riguardare atti esistenti, non quelli distrutti, irreperibili o mai formati.
La Corte affronta poi lo specifico dell’ottemperanza. La sentenza ottemperanda aveva ordinato l’ostensione ritenendo che i documenti, non disponibili presso l’Ufficio legale, fossero reperibili presso la Ragioneria Generale. Nel giudizio di primo grado l’ente ha però rappresentato di non detenerli perché mai formati. Non può, dunque, sorgere un obbligo materiale di ostensione a fronte di un impedimento materiale che rende ineseguibile il comando giudiziale.
Il C.G.A.R.S. accoglie l’appello e, in riforma della sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado per l’ottemperanza. Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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