Obbligo di provvedere sul riconoscimento dei titoli esteri per l’accesso all’insegnamento (TAR Lazio n. 8082 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in uno Stato membro, seguita dalla scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento, è sufficiente a ritenere sussistente l’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, il termine per provvedere è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa e l’autorità competente deve accertare l’eventuale incompletezza entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, sicché il termine complessivo massimo è di quattro mesi. La violazione di tale obbligo configura l’illegittima fattispecie del silenzio-inadempimento, che legittima l’accoglimento del ricorso e l’ordine all’amministrazione di provvedere, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

Il Fatto

Una docente aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 24 aprile 2025, un’istanza di riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Spagna presso l’Universidad Europea. L’amministrazione, tuttavia, non aveva concluso il procedimento entro il termine di legge e la ricorrente aveva quindi proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, lamentando l’impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento. Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato,sussistendo i presupposti dell’obbligo di provvedere: la formale istanza e la scadenza del termine di legge senza alcun pronunciamento. La domanda era stata presentata il 24 aprile 2025 e, alla data della decisione, nessun provvedimento era intervenuto, con conseguente violazione del termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990 e del termine specifico di tre mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007. Il termine complessivo massimo per provvedere può arrivare a quattro mesi, in caso di eventuale richiesta di integrazioni da parte dell’autorità, ma nel caso di specie non era stata formulata alcuna richiesta di integrazione.

L’inerzia dell’amministrazione ha pertanto integrato l’illegittima fattispecie del silenzio-inadempimento. Il Tribunale ha disposto che il Ministero provveda alla domanda entro il termine di centoventi giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza, emanando un provvedimento espresso per il riconoscimento del titolo. In caso di persistente inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale competente, che dovrà provvedere entro novanta giorni, con facoltà di delega e senza compenso.

Nello svolgimento del procedimento, l’amministrazione e il commissario ad acta dovranno attenersi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come delineati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (citate le sentenze nelle cause C-675/17, C-340/89, C-313/01 e C-298/14), nonché ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022 in materia di riconoscimento dei titoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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