Revoca del nulla osta alla conversione: necessità di istruttoria documentata (TAR Lombardia n. 3981 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di esame dell’istanza cautelare, è tenuto ad acquisire una documentata relazione di chiarimenti dall’amministrazione quando gli elementi in atti non consentano di valutare compiutamente la legittimità del provvedimento impugnato. L’ordinanza istruttoria, disposta ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., precede la decisione sulla sospensione cautelare e mira a garantire un accertamento completo della vicenda. Il termine assegnato all’amministrazione per gli adempimenti istruttori è fissato in sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Sondrio in data 29 aprile 2026. Il provvedimento, comunicato all’interessato in pari data, è stato impugnato dinanzi al TAR Lombardia dal cittadino straniero, che ne ha chiesto l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia.
Il ricorrente ha contestato la legittimità della revoca, mentre si è costituita in giudizio l’amministrazione dell’Interno, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, per resistere al ricorso. La questione è stata trattata nella camera di consiglio del 28 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ha ritenuto che il quadro istruttorio non fosse sufficiente per pronunciarsi sulla domanda cautelare. Ha pertanto disposto un’ordinanza istruttoria, ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., ordinando all’amministrazione di produrre una documentata relazione di chiarimenti sulla vicenda oggetto del giudizio.
Con tale adempimento, il Tribunale intende acquisire gli elementi necessari a valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare, in particolare il fumus boni iuris e il periculum in mora, nonché gli eventuali profili di legittimità della revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno.
L’ordinanza assegna all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione per provvedere agli adempimenti istruttori e rinvia la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 9 marzo 2027.
La decisione del Collegio appare volta a evitare una pronuncia cautelare assunta su basi conoscitive incomplete, privilegiando l’accertamento pieno dei fatti prima della delibazione sommaria propria della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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