Ottemperanza: no accertamenti di merito sulle sentenze del lavoro (TAR Lazio n. 8460 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza passata in giudicato, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. La declaratoria di cessazione della materia del contendere opera quando la successiva attività amministrativa sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, in modo pieno ed irretrattabile, senza che residui alcuna utilità alla pronuncia di merito; in tal caso il giudice deve procedere all’accertamento virtuale della fondatezza dell’originaria pretesa ai fini della regolazione delle spese di lite.
Il Fatto
La parte ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con cui era stato riconosciuto il diritto al versamento di un contributo in favore di due soggetti. In corso di giudizio, l’Amministrazione documentava l’integrale versamento delle somme dovute per una delle due posizioni, mentre per l’altra risultava un adempimento soltanto parziale, essendo stato corrisposto un importo inferiore rispetto a quanto riconosciuto dal giudicato. La parte ricorrente insisteva pertanto per l’accoglimento del ricorso limitatamente al residuo credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione integralmente soddisfatta, richiamando il principio per cui rileva la sopravvenienza satisfattiva piena ed irretrattabile dell’interesse azionato. In applicazione dei criteri della soccombenza virtuale, il Tribunale ha valutato l’astratta fondatezza della domanda originaria, concludendo per l’esito positivo, considerato che il pagamento era intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio.
Quanto al residuo credito, il giudice ha richiamato l’art. 112, comma 2, c.p.a., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Ha quindi ribadito la natura meramente esecutiva del processo di ottemperanza promosso avverso pronunce del giudice del lavoro, con conseguente esclusione di ogni accertamento di merito riservato alla fase di cognizione.
Quanto all’onere probatorio, il Tribunale ha osservato che, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione del titolo giudiziale. Ne è derivato l’accoglimento della pretesa, sulla base dei principi civilistici in tema di riparto dell’onere della prova tra creditore e debitore.
Il Collegio ha quindi condannato l’Amministrazione a provvedere nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento, con facoltà di delega e senza compenso. Ha escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penali di mora, rinviando a eventuale successiva richiesta in caso di protratta inottemperanza. Le spese di lite sono state parzialmente compensate, in ragione dell’avvenuta esecuzione seguita alla proposizione del ricorso, e per la restante parte poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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