Concessioni demaniali marittime: nessuna proroga ex lege per la cantieristica navale (TAR Sicilia n. 1993 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto concessorio demaniale marittimo avente ad oggetto attività di cantieristica navale non beneficia di alcun generalizzato regime di proroga ex lege, trovando applicazione l’ordinaria disciplina del codice della navigazione improntata ai principi di evidenza pubblica. L’onere di dimostrare l’esistenza e la vigenza di un valido titolo concessorio grava su chi ne afferma la titolarità. Il rapporto si estingue con il decorso del termine finale previsto nel titolo, senza necessità di un formale provvedimento di decadenza o revoca. La mera prosecuzione dell’attività oltre la scadenza non è idonea a radicare un legittimo affidamento tutelabile. La nota amministrativa che invita a produrre documentazione in vista di un’eventuale unificazione e rinnovo costituisce mero atto interlocutorio, privo di contenuto provvedimentale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale esercente attività di cantiere navale e rimessaggio, impugnava due note con cui il Dipartimento Regionale dell’Ambiente aveva negato l’esistenza di un titolo concessorio unificato per un’area demaniale marittima di mq. 4.603 in località S. Agata (Messina), riconoscendo quale unico rapporto in essere la concessione n. 20/2011 relativa a mq. 566. Chiedeva inoltre l’accertamento della continuità giuridica del rapporto concessorio e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

Secondo la ricostruzione di parte, le originarie concessioni succedutesi dal 1996 al 2008 sarebbero state rinnovate e unificate fino al 2013 e poi prorogate d’ufficio, con continuità del rapporto. L’Amministrazione, costituitasi, eccepiva l’inammissibilità degli atti impugnati per natura endoprocedimentale e dell’azione di accertamento, sostenendo nel merito l’assenza di alcun titolo unificato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni di rito per ragioni di economia processuale, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso. Sul primo motivo, concernente l’erroneità dei presupposti e il travisamento, il TAR ha osservato che l’onere probatorio circa l’esistenza di un valido titolo concessorio grava su chi ne afferma la titolarità e nel caso di specie non risulta assolto. La documentazione prodotta delinea un quadro frammentario: le originarie concessioni risultano intestate a soggetto diverso dal ricorrente, non vi è prova del rilascio della pretesa concessione del 2004 — gli atti prodotti sono moduli privi di data, sottoscrizione e protocollo — e per il periodo successivo al 2008 la documentazione consiste in mere note istruttorie.

La nota che il ricorrente qualifica come atto di rinnovo e unificazione è stata riqualificata come atto interlocutorio: il suo tenore letterale invita a produrre documentazione entro un termine e subordina l’eventuale rinnovo ad adempimenti documentali, concludendosi con una riserva su ulteriori valori bollati. Tale natura è confermata dalla successiva nota che sollecita ancora la produzione di documenti per la regolarizzazione e registrazione del titolo. L’assenza di prova che i richiedenti abbiano dato seguito a tali richieste, unitamente alla mancanza di alcun atto registrato e repertoriato presso l’Agenzia delle Entrate, impedisce di ritenere concluso il procedimento con il rilascio di un titolo unificato. Il richiamo all’ordinanza del Tribunale del Riesame, che aveva disposto il dissequestro, è stato giudicato non idoneo: il giudice penale non ha accertato l’esistenza di un valido titolo, limitandosi a rilievi sul fumus in sede cautelare.

Quanto al difetto di motivazione, il TAR ha ritenuto i provvedimenti congrui, seppur sintetici, perché esternano la ricognizione negativa sulla base degli atti d’ufficio: la motivazione per relationem alle risultanze documentali soddisfa il requisito dell’art. 3 della legge n. 241/1990, non essendo necessaria ulteriore istruttoria.

Sulla dedotta violazione della circolare regionale, il Collegio ne ha dato lettura restrittiva: la continuità dell’efficacia è prevista, nelle more delle gare, per le sole concessioni con scadenza al 31 dicembre 2024, e il ricorrente non ha dimostrato di esserne titolare per l’intera area a tale data. Interpretare diversamente significherebbe far rivivere rapporti inesistenti, in modo irragionevole. Infine, sul legittimo affidamento, il TAR ha affermato che il rapporto cessa con il decorso del termine finale, senza necessità di formale decadenza o revoca, e che la mera prosecuzione dell’attività non radica posizioni tutelabili. Dalla reiezione delle domande di annullamento e accertamento discende l’infondatezza della domanda risarcitoria, non configurandosi alcun fatto illecito ex art. 2043 cod. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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