Ripiano dispositivi medici e cessazione materia del contendere (TAR Lazio n. 10666 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di aver aderito alla procedura di decurtazione della quota di ripiano di cui all’art. 7 d.l. n. 95/2025 e di aver provveduto al versamento dell’importo ridotto costituisce fatto univoco idoneo a fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. L’accertamento regionale dell’avvenuto versamento e la relativa comunicazione alla segreteria del TAR, previsti dalla disposizione come elementi della fattispecie di cessazione della materia del contendere, non sono necessari quando il pagamento è autonomamente dichiarato dalla parte interessata.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il Ministero della Salute ha certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e la Regione Friuli Venezia Giulia ha dato attuazione al conseguente ripiano, individuando le aziende fornitrici tenute a versare la quota pro quota. Il ricorso riguardava sia gli atti ministeriali e l’accordo sottoscritto con le Regioni, sia il decreto regionale di definizione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano.
Nelle more del giudizio, è intervenuta la disciplina di cui all’art. 7 d.l. n. 95/2025, che ha previsto la possibilità per le aziende di versare una quota ridotta, con effetti sul contenzioso pendente. Con atto depositato l’8 aprile 2026, la società ricorrente ha dichiarato di aver provveduto al versamento della quota ridotta pari a euro 497,19, chiedendo il passaggio in decisione della causa e la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha verificato la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio alla luce della sopravvenienza normativa. Dall’esame dell’art. 7 d.l. n. 95/2025 emerge che la cessazione della materia del contendere richiede, oltre al tempestivo pagamento da parte dell’azienda, anche l’attestazione dell’ente regionale circa l’avvenuto versamento e la comunicazione alla segreteria del tribunale amministrativo: si tratta di una fattispecie complessa il cui perfezionamento dipende da adempimenti gravanti su soggetti diversi.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha documentato soltanto il pagamento della quota ridotta, senza che risultasse depositato il provvedimento regionale di accertamento dell’avvenuto versamento. Il Collegio ha quindi escluso che potesse configurarsi la cessazione della materia del contendere in senso stretto, difettando un elemento della fattispecie legale.
Tuttavia, il tribunale ha ritenuto che la dichiarazione della parte ricorrente e il comportamento processuale tenuto costituissero elementi sufficienti per desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente al giudice di ricavare da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso argomenti di prova del venir meno dell’interesse alla definizione della controversia. L’adesione alla procedura agevolata e l’avvenuto pagamento della quota ridotta hanno infatti integrato un comportamento incompatibile con la persistenza dell’interesse all’annullamento degli atti impugnati.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., con compensazione integrale delle spese di lite, giustificata dalla peculiarità della controversia e dalle sopravvenienze normative che hanno caratterizzato la vicenda processuale.
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Nota della Redazione
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