Ottemperanza al giudicato sulle spese al difensore antistatario e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2838 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore distrattario delle spese di lite è legittimato ad agire per l’ottemperanza della statuizione che ne ha disposto il pagamento in proprio favore, trattandosi di credito autonomo rispetto a quello della parte assistita. Accertata la mancata esecuzione del giudicato e l’assenza di contestazioni dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza nel termine fissato e nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va concessa quando l’entità ridotta del credito e la sua natura rendano manifestamente iniqua la relativa condanna.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore antistatario nel giudizio civile, agisce in proprio con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3110/2024. Il titolo ottemperando ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in suo favore delle spese di lite, liquidate in € 390,00 oltre accessori e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.

Il ricorrente chiede la nomina di un commissario ad acta e la determinazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo. L’Amministrazione si è costituita con comparsa di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla pacifica legittimazione del difensore distrattario delle spese di lite ad agire per l’ottemperanza della relativa statuizione. Il difensore è titolare di un credito proprio e autonomo, distinto da quello della parte assistita, e può dunque azionarne l’esecuzione davanti al giudice amministrativo.

Sul piano processuale, il Tribunale rileva l’avvenuta produzione della copia asseverata della sentenza da ottemperare, a seguito dell’ordine istruttorio impartito con l’ordinanza n. 1688 del 19 maggio 2025, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova del rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il ricorrente dichiara l’inottemperanza del Ministero. La parte resistente non formula deduzioni né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. Tale condotta processuale, unita alla mancata prova dell’esecuzione, consolida il giudizio di fondatezza del ricorso.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di ottemperare al giudicato, limitatamente alla statuizione sulle spese in favore del difensore antistatario, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina fin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente. L’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.

La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è invece respinta. Ragioni di manifesta iniquità, riconducibili alla natura e alla ridotta entità del credito azionato, si frappongono all’accoglimento. Le spese di giudizio sono compensate, in considerazione del comportamento del ricorrente che, non avendo prodotto in principio la copia asseverata della sentenza, ha provocato una dilazione contraria ai criteri di efficienza ed economia processuale; resta a carico dell’Amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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