Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Puglia n. 196 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, depositata prima di tale momento, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che il giudice debba accertare la fondatezza delle censure proposte. La declatoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse prescinde da ogni valutazione nel merito e la definizione del giudizio in rito comporta la possibilità di compensazione delle spese, tenuto conto della modalità di definizione del contenzioso e della condotta processuale delle parti.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato la deliberazione del 15.04.2024 con cui il Consiglio dei Ministri aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale su un progetto per la realizzazione di un impianto eolico nei comuni di Veglie e Salice Salentino, con opere di connessione in altri due comuni, eccezion fatta per un aerogeneratore e nel rispetto delle prescrizioni del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS. L’atto era stato impugnato anche nella sua valenza sostitutiva dell’autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto.
Con successivo atto, la ricorrente aveva dedotto la violazione delle regole procedimentali per avere il Consiglio dei Ministri concluso il procedimento con riferimento a un progetto non più attuale, perché in parte rinunciato dalla società proponente. L’istanza cautelare era stata rigettata in primo grado, ma il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello, aveva disposto la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva depositato, in data 8.8.2025, una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione è intervenuta dopo l’ordinanza istruttoria del Tribunale e prima che la causa fosse trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 26.1.2026.
Il Tribunale ha richiamato il principio generale del processo amministrativo in base al quale la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, mantiene la piena disponibilità dell’azione, potendo legittimamente dichiarare di avere perduto interesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce di tale principio, al giudice non resta che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, senza procedere ad alcun esame delle censure proposte nel merito. La conseguente declaratoria di improcedibilità è stata pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in combinato disposto con l’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la modalità di definizione del contenzioso, la peculiare complessità della materia e la condotta processuale delle parti.
Nota della Redazione
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