Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel riparto dei dispositivi medici (TAR Lazio n. 3770 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata in modo univoco dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto dell’interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo non può che prendere atto della dichiarazione di parte e definire il giudizio in rito, senza esaminare il merito delle censure. L’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente, società operante nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio i decreti del Ministero della Salute del 6.7.2022 e del 6.10.2022, con i quali è stata accertata la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018 e sono state adottate le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano. Con il ricorso, unitamente agli atti presupposti e connessi, la società ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti, contestando il criterio di riparto del superamento posto a carico dei fornitori.
Nel corso del giudizio, con atto depositato in data 6 novembre 2025, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, chiedendo che ne fosse dichiarata l’improcedibilità con compensazione delle spese di lite. La causa è stata discussa all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 6 novembre 2025, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del gravame e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese.
Di fronte a una dichiarazione univoca della parte, il Tribunale ha ritenuto di dover prendere atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha richiamato, a fondamento della decisione, il principio dispositivo, che attribuisce alla parte la disponibilità dell’interesse azionato, e l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità in tali ipotesi.
Il Collegio ha inoltre richiamato il proprio orientamento sul punto, citando Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n. 867 e Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n. 5813, a conferma della conformità della declaratoria alla giurisprudenza amministrativa consolidata.
Quanto al profilo delle spese, il Tribunale ha ritenuto che l’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio, relative al riparto del tetto di spesa dei dispositivi medici, giustificassero nondimeno l’integrale compensazione tra le parti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con spese compensate, senza alcun esame del merito delle censure prospettate.
Nota della Redazione
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