Abuso edilizio valutato unitariamente e sanzione pecuniaria solo in fase esecutiva (TAR Lazio n. 194 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e non dalla singola opera. Non è consentito scomporre l’intervento in parti, neanche in senso diacronico, per elidere le reciproche interazioni e negare l’assoggettabilità dell’insieme a una determinata sanzione demolitoria. La possibile applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, attiene alla sola fase esecutiva e non integra un vizio dell’ordine di demolizione: la verifica ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 spetta al privato, che deve dimostrare in modo rigoroso l’obiettiva impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fabbricato per civile abitazione in un Comune laziale, impugnano l’ordinanza di demolizione con cui l’Ente ha ingiunto la rimozione e la rimessa in pristino di opere realizzate in difformità dal permesso di costruire rilasciato nel 2012, con contestuale avvertimento dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.

Il provvedimento muove dal rapporto del Comando di Polizia Locale, che ha rilevato la mancata esecuzione dei previsti lavori di demolizione e ricostruzione al piano terra, la riedificazione difforme del portico, la realizzazione di una sopraelevazione in muratura con unità residenziale e la costruzione di un balcone. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e affronta anzitutto la censura con cui i ricorrenti descrivono gli abusi in modo “puntiforme”, per ricondurre agli interventi un minor impatto edilizio. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la valutazione dell’abuso edilizio esige una visione complessiva dell’intervento, poiché il pregiudizio al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e non dal singolo manufatto. Non è dato scomporre l’intervento in parti, neanche in senso diacronico, al solo fine di elidere le reciproche interazioni e negare l’assoggettabilità dell’insieme alla sanzione demolitoria.

Sul piano funzionale, il Tribunale richiama il principio per cui, nel verificare l’unitarietà o la pluralità degli interventi, non rileva il solo profilo strutturale, ma anche l’elemento funzionale, dovendosi accertare se le opere, pur strutturalmente separate, siano strumentali al medesimo scopo pratico. Applicando tali criteri, tutti gli interventi descritti nell’ordinanza presentano un unico contestuale impatto edilizio, perché funzionali all’ampliamento di un unico immobile e alla modifica delle sue caratteristiche costruttive rispetto al progetto assentito.

Quanto alla possibilità di fiscalizzare l’abuso, il Collegio ribadisce che la verifica ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 va compiuta su segnalazione del privato durante la fase esecutiva e non dall’Amministrazione all’atto dell’adozione del provvedimento sanzionatorio. Eventuali pregiudizi alla parte legittimamente realizzata possono essere valutati solo in sede di esecuzione, mai in quella di adozione dell’ordine.

Il potere di disporre la fiscalizzazione degli abusi, disciplinato dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, ha valore eccezionale e derogatorio: incombe sul privato la dimostrazione rigorosa, nella fase esecutiva, dell’obiettiva impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme. La mancata applicazione della sanzione pecuniaria, pertanto, non determina l’illegittimità dell’ordine demolitorio, presupponendo essa la validità e l’efficacia della sanzione ripristinatoria. Il ricorso è respinto e nulla si dispone sulle spese, non essendosi il Comune costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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