Payback dispositivi medici: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 2139 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel riparto di giurisdizione relativo al ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, le controversie avverso i provvedimenti regionali che approvano l’elenco delle aziende fornitrici e quantificano gli importi dovuti appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Tali atti, ancorché qualificati come provvedimenti, non esprimono un potere autoritativo: le regioni svolgono un’attività interamente vincolata, di natura tecnico-contabile e riepilogativa, sicché il fornitore è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo della somma. Restano invece devolute al giudice amministrativo le censure avverso i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, la cui legittimità va verificata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.l. n. 95 del 2025 è inammissibile per difetto di rilevanza, ove la ricorrente abbia dichiarato di non volersi avvalere del pagamento ridotto.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugna davanti al TAR Lazio la determinazione della Regione Sardegna del 28 novembre 2022, con cui è stata attribuita la quota di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015-2018, insieme agli atti presupposti: i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, l’accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019.

La ricorrente deduce vizi propri degli atti impugnati, l’illegittimità costituzionale delle norme sul payback e la violazione dei principi eurounitari. Pendente il giudizio interviene l’art. 7 del d.l. n. 95 del 2025, che consente l’estinzione dell’obbligazione con il versamento del 25 per cento, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. La società deposita memoria dichiarando di voler beneficiare dello sconto senza rinunciare all’azione, e prospetta un nuovo motivo di incostituzionalità della norma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce integralmente il quadro normativo del payback, dal d.l. n. 98 del 2011 al d.l. n. 78 del 2015, richiamando per relationem i propri precedenti ai sensi dell’art. 74 c.p.a. Quanto agli atti ministeriali, il ricorso è respinto: la fissazione dei tetti e la loro certificazione erano conoscibili fin dal 2015, poiché il tetto nazionale era già pari al 4,4 per cento del fabbisogno standard.

Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo un contributo di solidarietà ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge e non lesivo dell’affidamento. Da ciò deriva il rigetto delle censure di irretroattività e di alterazione della concorrenza, poiché il ripiano opera ab externo sul fatturato, senza incidere sull’esito delle gare.

Sul diverso versante dei provvedimenti regionali, il TAR declina la propria giurisdizione. Le regioni non determinano il tetto né ne certificano il superamento: svolgono un’attività meramente ricognitiva, priva di margine discrezionale, recependo i dati contabili degli enti del servizio sanitario. Ne deriva un rapporto obbligatorio paritario, in cui il fornitore vanta un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo.

Il Collegio aderisce alla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022 e n. 10089 del 2020: quando l’amministrazione esercita un’attività vincolata, la cognizione spetta al giudice ordinario. Il medesimo difetto di giurisdizione è ravvisato anche nell’ultimo ricorso per motivi aggiunti, relativo agli atti che hanno rideterminato la quota al 48 per cento in ottemperanza alla sentenza n. 139 del 2024.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.l. n. 95 del 2025 è dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, poiché la ricorrente ha confermato di non avvalersi del pagamento ridotto. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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