Carta del docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 2162 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando risulti documentalmente provata l’esistenza di una pronuncia passata in giudicato, la rituale notificazione della stessa all’Amministrazione debitrice e la persistente inerzia di quest’ultima. L’Amministrazione che, costituendosi, non deduca l’avvenuto adempimento né eccepisca fatti estintivi o modificativi del credito non può sottrarsi all’esecuzione. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, condanna l’Amministrazione all’ottemperanza entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, non spettando a quest’ultimo alcun compenso quando sia dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, con cui era stato accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015, con le medesime modalità riconosciute al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022.

Con la stessa pronuncia il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla carta l’importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. La ricorrente ha chiesto la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso documentalmente fondato. Dalla documentazione emerge che la sentenza dispone una condanna pecuniaria a carico dell’Amministrazione resistente, che la pronuncia è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notificazione della sentenza all’Amministrazione scolastica debitrice.

Sul versante dell’Amministrazione, il Collegio rileva che la resistente, costituendosi, non ha dedotto di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito della ricorrente.

Ne consegue la condanna dell’Amministrazione a rilasciare la Carta del docente in favore della parte ricorrente e ad accreditare l’importo indicato nella sentenza ottemperanda per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega. Il commissario provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti; a esso non spetta alcun compenso, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. Espletate le operazioni, l’organismo commissariale dovrà far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati. Il Collegio precisa che il commissario è tenuto a effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione. Il Tribunale ordina infine la trasmissione di copia della sentenza alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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