Concorso morale nel danneggiamento seguito da incendio e limiti del sindacato (Cass. pen. Sez. 1 n. 14015 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente i motivi di appello, senza confrontarsi con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata. In presenza di una doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, costituendo un unico corpo decisionale. Il mancato espletamento di una perizia non integra il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non essendo la perizia una prova decisiva. È altresì inammissibile, perché tardiva, la questione, non dedotta in appello, concernente la sussistenza del pericolo concreto per la configurabilità del reato di cui all’art. 424 cod. pen. La statuizione sulla provvisionale è di natura discrezionale e, come tale, non impugnabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina aveva dichiarato due imputati responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 424 cod. pen. per aver appiccato il fuoco ad una pala meccanica cingolata. La Corte d’appello di Messina aveva confermato la sentenza di primo grado, condannando gli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con liquidazione di una provvisionale.
Avverso la sentenza d’appello, gli imputati proponevano ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, deducendo quattro motivi. Le doglianze riguardavano la presunta illogicità della motivazione nella valutazione delle prove, la mancata assunzione di una perizia tecnica, l’erronea applicazione dell’art. 424 cod. pen. per l’assenza del pericolo concreto di incendio e la contestazione della quantificazione della provvisionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente evidenziato che la sentenza impugnata costituiva una doppia conforme rispetto alla decisione di primo grado. Tale circostanza impone al ricorrente l’onere di confrontarsi puntualmente con i contenuti di entrambe le sentenze, che si saldano in un unico complessivo corpo decisionale. I giudici di legittimità hanno quindi ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla valutazione delle risultanze istruttorie, fosse generico e meramente contestativo, risolvendosi in un dissenso sulla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, non consentito in sede di legittimità.
Quanto alla posizione dell’autore materiale, la Corte ha rilevato che le censure erano aspecifiche e reiterative, non offrendo la dimostrazione di alcuna evidente illogicità o travisamento della motivazione. La Corte territoriale aveva, infatti, adeguatamente valorizzato la testimonianza del maresciallo che aveva escluso la praticabilità di percorsi alternativi e aveva fornito una plausibile ricostruzione della dinamica del fatto, basata sulla compatibilità dei tempi di percorrenza e sulla presenza di strumenti atti all’accensione. Anche le prove a discarico erano state diffusamente esaminate e ritenute inattendibili.
In relazione alla posizione del concorrente morale, la Corte ha giudicato la motivazione della sentenza d’appello non manifestamente illogica, in quanto basata su elementi quali l’uscita di casa pressoché contestuale al correo, la posizione assunta sulla pubblica via con lo sguardo rivolto verso il luogo del fatto e il successivo rientro in casa insieme all’autore materiale. Tali circostanze sono state ritenute sintomatiche di un contributo morale idoneo a rafforzare il proposito criminoso, a titolo di dolo eventuale.
Il secondo motivo, concernente la mancata assunzione della perizia, è stato dichiarato manifestamente infondato, in quanto la perizia è un mezzo di prova “neutro”, la cui ammissione è rimessa alla discrezionalità del giudice e non può essere qualificata come prova decisiva. Il terzo motivo, relativo alla mancata indagine sul pericolo concreto di incendio, è stato ritenuto non consentito perché del tutto inedito, non essendo stato proposto con i motivi di appello. Infine, il quarto motivo, riguardante la provvisionale, è stato giudicato inammissibile, in quanto tale statuizione ha natura discrezionale e meramente delibativa, insuscettibile di passare in giudicato e non impugnabile in cassazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 424 c.p. – Danneggiamento seguito da incendio
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso