Impossibilità economica e inadempimento dell’assegno di mantenimento (Cass. pen. n. 10256/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570-bis cod. pen.), il reato punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di separazione o divorzio. L’incapacità economica dell’obbligato, che esclude il dolo, deve essere assoluta e integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti, da valutare in concreto tenendo conto dell’entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali, della solerzia nel reperire fonti di guadagno e della necessità di provvedere alle proprie esigenze di vita. Il delitto si configura anche in presenza di un inadempimento parziale dell’obbligo, non essendo riconosciuto all’obbligato un potere di adeguamento unilaterale dell’assegno, né la facoltà di sostituire la somma di denaro con altri beni o prestazioni. La motivazione che dia atto dell’inadempimento in un periodo in cui l’obbligato svolgeva attività lavorativa e non era ancora affetto da patologie incidenti sulla capacità reddituale, ma ciononostante lo assolva per carenza di dolo, è apparente e contraddittoria.
Il Fatto
Il Tribunale di Trani ha assolto l’imputato dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570-bis cod. pen.) perché il fatto non costituisce reato. Il giudice di primo grado ha dato atto dell’inadempimento dell’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento per le figlie minori nel periodo da gennaio a giugno 2022, malgrado l’imputato svolgesse attività lavorativa e non fosse ancora affetto dalla malattia degenerativa che si sarebbe manifestata solo a partire dal settembre successivo. Tuttavia, il Tribunale lo ha assolto, ritenendo che le successive condizioni di salute, incidenti sulla capacità reddituale, escludessero il dolo anche per il periodo antecedente.
Avverso tale sentenza, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione per la contraddittorietà delle argomentazioni, con particolare riguardo all’inadempimento accertato nel periodo gennaio-giugno 2022.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Ha preliminarmente rilevato che la sentenza, essendo stata pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge n. 114 del 2024 (che ha modificato l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen.), è impugnabile dal pubblico ministero solo con ricorso per cassazione, non essendo ammesso l’appello per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte ha richiamato i principi consolidati in materia: il reato di cui all’art. 570-bis cod. pen. punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice. L’incapacità economica dell’obbligato, che esclude il dolo, deve essere assoluta e integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti, da valutare in concreto, tenendo conto dell’entità delle prestazioni, delle disponibilità reddituali, della solerzia nel reperire fonti di guadagno e della necessità di provvedere alle proprie esigenze di vita. Il reato si configura anche in presenza di un inadempimento parziale, non essendo riconosciuto all’obbligato un potere di adeguamento unilaterale dell’assegno, né la facoltà di sostituire la somma di denaro con altri beni o prestazioni.
La Corte ha rilevato che il Tribunale, pur avendo accertato l’inadempimento nel periodo gennaio-giugno 2022 (quando l’imputato lavorava e non era ancora affetto dalla malattia), ha contraddittoriamente assolto l’imputato per carenza di dolo, senza spiegare perché l’incapacità economica sopravvenuta in un momento successivo potesse escludere il dolo anche per il periodo precedente. Tale motivazione è stata ritenuta apparente e contraddittoria, non essendo conforme ai principi di diritto sopra richiamati. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trani, in diversa persona fisica, per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
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