Notifica appello unitaria al difensore comune e ricorso tardivo inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 9614 del 13.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È validamente eseguita la notificazione dell’atto di appello proposta nei confronti dei soggetti che sono stati parti nel giudizio di primo grado, effettuata mediante consegna, al difensore comune presso il quale tutti costoro avevano eletto domicilio, di un numero di copie uguale al numero dei destinatari. In tal caso i destinatari risultano esattamente individuati, a nulla rilevando che nell’intestazione dell’atto o nella relata una delle parti non risulti, o risulti erroneamente, indicata. La notificazione effettuata in un luogo che conserva un collegamento con il destinatario non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità, con la conseguenza che il contumace involontario che impugni la sentenza deve allegare e dimostrare, oltre alla causa della nullità, di non aver avuto conoscenza del processo per effetto di quel vizio. Il ricorso per cassazione proposto oltre la scadenza del termine è inammissibile per tardività.

Il Fatto

La società acquirente e i venditori impugnavano separatamente, davanti alla CTP, un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato per l’usufrutto di un terreno edificabile ai fini dell’imposta di registro, determinando maggiori imposte, sanzioni e interessi.

La CTP accoglieva i ricorsi riuniti, ritenendo che l’Ufficio non avesse provato il maggior valore accertato. La CTR della Sicilia, in contumacia degli appellati, accoglieva il gravame dell’Agenzia, reputando l’avviso adeguatamente motivato. Uno dei venditori ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza di appello per inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del secondo grado.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava la sentenza della CTR per violazione degli artt. 53, comma 2, 20 e 16 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., sostenendo che il giudizio di appello si fosse svolto senza alcuna attività riconducibile alla notificazione del ricorso nei suoi confronti.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando la proposta di definizione accelerata che ha condiviso. La notifica dell’atto di gravame, effettuata nei confronti delle parti del primo grado mediante consegna al difensore comune presso il quale tutte avevano eletto domicilio di un numero di copie pari ai destinatari, individua esattamente questi ultimi: irrilevante è che nell’intestazione o nella relata una parte non compaia o compaia in modo erroneo, come affermato da Cass., Sez. 2, n. 9244 del 12/07/2000.

Quanto all’impugnazione tardiva del contumace involontario, ai sensi dell’art. 327, comma 2, c.p.c., questi ha l’onere di allegare e dimostrare la causa della nullità della notificazione e di non aver avuto conoscenza del processo per effetto di quel vizio, salvo che la notificazione sia stata eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di collegamento con il destinatario. Nel caso concreto, come emerge dall’intestazione della sentenza impugnata e dal controricorso, l’atto di appello è stato notificato al difensore domiciliatario di tutte le parti presso il suo studio, con sottoscrizione autografa dell’avviso di ricevimento: la doglianza è apparsa generica e apodittica.

La Corte ha poi ricordato che, in caso di notificazione a più persone presso il difensore domiciliatario, quando il numero delle copie consegnate corrisponde a quello dei destinatari non occorre indicare i nomi dei singoli destinatari (Cass., Sez. 1, n. 21643 del 08/11/2005), e che, in base all’art. 170, secondo comma, c.p.c., è sufficiente la consegna di una sola copia anche se il procuratore è costituito per più parti. Nel contenzioso tributario, la notificazione eseguita presso il procuratore non domiciliatario è disciplinata dall’art. 17 d.lgs. n. 546/1992, che prevale sull’art. 330 c.p.c., e dà luogo a nullità e non a inesistenza (Cass., Sez. 5, n. 9083 del 06/05/2015).

Esclusa l’inesistenza, il procedimento di notificazione si è regolarmente perfezionato e il ricorrente, consapevole del giudizio di secondo grado, ha scelto di non costituirsi. Il ricorso, proposto in data 14.10.2023 a fronte di una sentenza depositata il 21.4.2020, è pertanto inammissibile per tardività, prima ancora che infondato. La Corte ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e, in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., alle somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., a favore della controparte e della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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