Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto della sentenza rescindente, senza possibilità di rimetterlo in discussione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10210 del 19.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di rinvio, il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione. Il giudice di rinvio non può inoltre discostarsi dal principio di diritto in ragione di eventuali mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a Sezioni Unite, non essendo consentito sindacare l’esattezza del principio affermato. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio è pertanto fondato solo sulla deduzione dell’infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronuncia di annullamento. La decisione sul differimento o sulla sospensione della trattazione in attesa della definizione del giudizio di revocazione avverso la sentenza rescindente costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Il collegio di legittimità può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con l’annullamento, non integrando tale circostanza un profilo di incompatibilità.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal licenziamento intimato al lavoratore dalla società partecipata del Comune, azienda speciale poi trasformata in società a totale partecipazione pubblica. Il lavoratore aveva chiesto l’inserimento nei ruoli dell’ente locale, sostenendo l’applicabilità dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2112 cod. civ. in ragione della pretesa reinternalizzazione dei servizi.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9568 del 2021, aveva accolto il ricorso del Comune, cassando la pronuncia di appello che aveva riconosciuto il diritto all’inserimento nei ruoli. Il lavoratore aveva proposto ricorso per revocazione avverso tale sentenza, dichiarato inammissibile con sentenza n. 10278 del 2023. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, aveva respinto l’appello del lavoratore, conformandosi al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito i limiti del giudizio di rinvio, qualificato come fase rescissoria del giudizio di legittimità, evidenziando che l’enunciazione del principio di diritto ex art. 384 cod. proc. civ. vincola il giudice di rinvio, il quale deve uniformarvisi senza poter rimettere in discussione le questioni che ne costituiscono il presupposto. Il sindacato della Corte sul ricorso avverso la sentenza resa in sede di rinvio resta conseguentemente circoscritto alla verifica dell’infedele esecuzione dei compiti affidati. Sotto tale profilo, la Corte ha escluso che la composizione del collegio con magistrati che avevano partecipato al precedente giudizio di legittimità integri un profilo di incompatibilità, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite in materia di terzietà del giudice.

I primi tre motivi di ricorso, concernenti la mancata sospensione o il mancato differimento del giudizio di rinvio in attesa della definizione del ricorso per revocazione, sono stati ritenuti infondati: la decisione sulla sospensione costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, con l’ulteriore considerazione che la sentenza di inammissibilità della revocazione non aveva prodotto alcun effetto sul giudizio di rinvio.

I motivi dal quarto al sesto, riguardanti la reintegrazione nei ruoli comunali e la procedura di selezione pubblica, sono stati dichiarati inammissibili in quanto le questioni erano già state esaminate e valutate con la sentenza rescindente, senza che nella pronuncia impugnata fosse ravvisabile alcuna violazione dei principi ivi affermati. Analogamente, i motivi dal settimo all’undicesimo, concernenti la domanda di condanna in solido del Comune e la domanda fondata sul rapporto di immedesimazione organica, sono stati respinti o dichiarati inammissibili, avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio secondo cui non era configurabile alcuna reinternalizzazione dei servizi e nessuna interferenza tra il rapporto di lavoro instaurato con l’azienda speciale e il Comune.

Quanto alla censura relativa alla violazione del contraddittorio per non avere la Corte territoriale sottoposto alle parti una questione rilevata d’ufficio, il motivo è stato ritenuto inammissibile, non trattandosi di questione nuova, ma della mera applicazione dei principi già affermati nella sentenza rescindente in virtù del potere di qualificazione giuridica dei fatti esercitato dalla Corte di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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