Indennità di amministrazione ai distaccati: irrilevanti le mansioni svolte (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7849 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di amministrazione prevista dall’art. 34 del CCNL comparto ministeri e, successivamente, dall’art. 28 del CCNL del 16.2.1999 è correlata alla specifica posizione ordinamentale dei dipendenti del Ministero della Giustizia. Essa non spetta ai lavoratori dipendenti da enti diversi, ivi distaccati o comandati, poiché il loro stato giuridico ed economico resta regolato dalla fonte legale e contrattuale di appartenenza. È pertanto irrilevante la natura delle mansioni e dei compiti svolti dai lavoratori distaccati. Non è ammessa alcuna contaminazione tra i trattamenti economici previsti da diverse discipline negoziali di settore, ponendo l’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 a carico dell’ente utilizzatore il solo trattamento economico fondamentale.

Il Fatto

Alcuni dipendenti del Comune di Barletta, assegnati dal datore di lavoro all’Ufficio del Giudice di Pace con il profilo di cancelliere e di assistente giudiziario, agivano in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto alla corresponsione della indennità giudiziaria di cui alla l. n. 221/1998, poi sostituita dall’indennità di amministrazione, con condanna dell’ente al pagamento degli importi maturati.

Il Tribunale di Trani aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Bari, in riforma, l’aveva rigettata, ritenendo che il trattamento economico dei lavoratori distaccati debba individuarsi alla luce della contrattazione collettiva applicabile al rapporto con l’ente distaccante, restando estranea ogni contaminazione tra discipline negoziali di settore. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, resistito dal Comune con controricorso.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, l. n. 27/1981, come modificato dall’art. 1, comma 325, l. n. 311/2004, e 2, comma 1, l. n. 221/1998, sostenendo che la disciplina invocata sarebbe diretta a remunerare il personale amministrativo addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie che ne assicura il corretto funzionamento, a prescindere dall’appartenenza ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria.

La Corte ritiene il motivo infondato e dichiara di voler dare continuità all’orientamento già espresso in Cass. n. 17742/2017, Cass. n. 20049/2016 e Cass. n. 19916/2016. Secondo tale indirizzo, è irrilevante la natura delle mansioni e dei compiti svolti dai lavoratori dipendenti da enti diversi dal Ministero della Giustizia ed ivi distaccati o comandati, ai fini del riconoscimento dell’indennità di amministrazione.

L’indennità, infatti, è correlata alla specifica posizione ordinamentale dei dipendenti del Ministero della Giustizia, diversa e distinta — per effetto della disciplina legale e contrattuale — da quella del personale proveniente da enti diversi. Quest’ultimo ha uno stato giuridico ed economico totalmente diverso, in ragione della fonte della sua regolazione. Non è dunque ammessa alcuna contaminazione tra i trattamenti economici previsti da eventuali diverse discipline negoziali di settore.

A conferma, la Corte richiama l’art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis, d.lgs. n. 29/1993, come successivamente modificato, oggi corrispondente per contenuto all’art. 70 d.lgs. n. 165/2001, che al comma 12 pone a carico dell’ente utilizzatore il solo trattamento economico fondamentale. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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