Terzo elemento contrattuale autoferrotranvieri e contratto di formazione lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15441 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole della contrattazione collettiva che, nel contesto di una riforma degli istituti retributivi, sopprimono o modificano una voce salariale preservandola in favore dei soli dipendenti già in servizio con rapporto a tempo indeterminato non violano l’art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in legge n. 863 del 1984. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato a tempo indeterminato, che non hanno mai percepito quell’emolumento non possono invocarne il mantenimento: difetta il diritto quesito. La conservazione dell’anzianità di servizio maturata nel periodo di formazione non comporta l’equiparazione integrale al personale già a tempo indeterminato, poiché per il resto il lavoratore deve considerarsi neo-assunto. Non sussiste trattamento discriminatorio né contrasto con la clausola 2, punto 2, dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, che lascia agli Stati membri ampio margine quanto ai rapporti di formazione professionale.
Il Fatto
Un dipendente di una società di trasporto pubblico locale, assunto con contratto di formazione e lavoro e successivamente inquadrato a tempo indeterminato, ha chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle somme pretese a titolo di terzo elemento contrattuale, previsto dall’art. 4 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 25.7.1997.
La società è stata condannata in primo grado. La Corte d’appello di Firenze ha respinto l’impugnazione, richiamando l’art. 3 del d.l. n. 726 del 1984 e la giurisprudenza di legittimità favorevole al riconoscimento della voce retributiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso viene accolto. La Corte rileva anzitutto che l’orientamento invocato dalla sentenza impugnata è stato superato da un indirizzo ormai consolidato, espresso da numerose pronunce, anche nei confronti della stessa azienda ricorrente. Si tratta delle sentenze nn. 29633/2023, 30807/2023, 30809/2023, nonché di un ampio gruppo di decisioni relative ad altri gestori del trasporto pubblico.
Quel filone ha giudicato legittime, ai sensi dell’art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, le clausole collettive che escludono il mantenimento di determinate voci salariali soppresse o ridotte nei confronti dei dipendenti che, alla data di stipula degli accordi, erano in servizio con contratto di formazione e lavoro e non avevano mai percepito quel trattamento. La ragione non risiede in un disconoscimento dell’anzianità maturata, ma nel fatto che quegli elementi retributivi non avevano mai fatto parte della retribuzione erogata: manca dunque ogni diritto quesito e ogni livello retributivo da conservare.
La Corte ribadisce che il contratto di formazione e lavoro appartiene al genere del contratto a termine, pur nella sua specificità di contratto a causa mista. La trasformazione a tempo indeterminato rende utili gli istituti legati all’anzianità anche ai fini economici, ma non muta la natura del rapporto fin dalla stipula: per il resto il lavoratore deve considerarsi neo-assunto. Il richiamo alle Sezioni Unite n. 20074 del 2010, operato dal giudice di merito, non è quindi pertinente alla fattispecie.
È escluso anche il dedotto contrasto con la disciplina europea. La clausola 2, punto 2, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità quanto ai rapporti di formazione professionale e di apprendistato, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Ne consegue che la previsione di un trattamento differenziato da parte della contrattazione collettiva non integra alcuna discriminazione.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettando la domanda originaria del lavoratore. La presenza di contrastanti pronunce all’epoca di proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
Nota della Redazione
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