Spese di lite e fase istruttoria non svolta: compenso comunque liquidabile (Cass. civ. Sez. II n. 27271 del 12.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il compenso per la fase di trattazione/istruzione è ineludibile e va riconosciuto, nella liquidazione delle spese di lite, anche quando l’attività istruttoria non si sia concretamente svolta. Rientra invece nel potere discrezionale del giudice di merito la determinazione dei compensi tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, purché sorretta da adeguata motivazione. La censura in cassazione per vizio di motivazione è ammissibile solo nelle ipotesi di anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, risultante dal testo della sentenza impugnata. Chi deduce la nullità per vizio lesivo del diritto di difesa ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato.

Il Fatto

Con la sentenza n. 2632/2016 il Giudice di pace di Bari accolse l’opposizione della società avverso una sanzione amministrativa irrogata dal Comune per violazione del codice della strada; in motivazione affermò che si giustificava la compensazione delle spese, ma in dispositivo condannò il Comune al pagamento delle spese, liquidate in euro 150.

La società propose appello, denunciando il contrasto tra motivazione e dispositivo in punto di spese. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 649/2022, rigettò il motivo sulla nullità, accolse parzialmente quello sul quantum delle spese e dichiarò inammissibile il terzo motivo per carenza di interesse, compensando le spese d’appello. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione; il Comune ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è articolato in sei motivi. La Corte esamina dapprima il sesto, che attiene al merito e censura la dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo d’appello per carenza di interesse. Il motivo è inammissibile: chi deduce la nullità della sentenza per un vizio lesivo del diritto di difesa ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio, poiché l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira a eliminare il pregiudizio subito. L’annullamento è necessario solo se nel giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia più favorevole (richiamate Sez. I n. 19759 del 2017 e Sez. I n. 19789 del 2024). Nel caso concreto il verbale era stato integralmente annullato in primo grado per erroneità e genericità della contestazione, statuizione non impugnata dal Comune.

Il primo e il secondo motivo, connessi, denunciano il vizio di motivazione della sentenza d’appello. La Corte li ritiene infondati: la censurabilità del difetto di motivazione è oggi limitata alle anomalie che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, risultante dal testo della sentenza impugnata (Sezioni Unite n. 8053/2014 e n. 8038/2018). Il motivo è comunque privo di interesse, avendo il giudice d’appello riformato la decisione sulle spese di primo grado.

Il terzo motivo è fondato per quanto di ragione. Il Tribunale aveva negato gli onorari per la fase istruttoria, non svoltasi, e ridotto del 50% i compensi medi delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, in ragione della semplicità delle questioni e del valore esiguo della causa. La Corte ribadisce che il compenso per la trattazione/istruzione è ineludibile (Sez. VI-3 n. 21743 del 2019; Sez. II n. 27034 del 2024; Sez. II n. 977 del 2025). Non coglie invece nel segno la censura sul dimezzamento, rientrando nella discrezionalità del giudice la determinazione tra minimo e massimo dei parametri, nella specie ampiamente motivata; per l’attività istruttoria il valore medio può essere diminuito sino al 70% secondo la normativa applicabile.

L’errore di diritto determina la cassazione senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, comma 2, cod. proc. civ.). La Corte liquida pertanto le spese di primo grado in euro 153,50, attenendosi ai valori minimi, oltre le spese vive già liquidate. La decisione nel merito comporta l’assorbimento del quarto e del quinto motivo. Le spese d’appello e di legittimità sono compensate per reciproca soccombenza, non potendo la società considerarsi totalmente vittoriosa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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