Rito Fornero abrogato ma non per i procedimenti pendenti al 28.02.2023 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11344 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione del rito cd. Fornero, disposta dall’art. 37 del d.lgs. n. 149 del 2022, non travolge i procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023, che restano disciplinati, anche nella fase di impugnazione, dalle disposizioni dell’art. 1, commi 47 e ss., della legge n. 92 del 2012. La deroga contenuta nell’art. 35, quarto comma, del d.lgs. n. 149 del 2022 — che applica le nuove disposizioni alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023 — opera esclusivamente per le impugnazioni regolate dal rito ordinario civile e per la generalità delle cause di lavoro sottoposte al rito ordinario del lavoro, non per il reclamo del rito Fornero, cui la norma non fa alcun riferimento. Ne discende che l’impugnazione della sentenza di primo grado proposta, con il rito e i termini dell’appello, avverso una decisione resa in tale procedimento è inammissibile, restando fermo il termine di trenta giorni per il reclamo.
Il Fatto
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla società il 14 ottobre 2021. Il tribunale, nella fase sommaria del rito cd. Fornero, ha rigettato il ricorso con ordinanza del 9 novembre 2022; la successiva opposizione è stata respinta con sentenza del 6 giugno 2023. Il lavoratore ha proposto impugnazione con ricorso depositato il 1° dicembre 2023, nelle forme dell’appello anziché del reclamo.
La Corte d’appello ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, ritenendo applicabile al procedimento, instaurato prima del 28 febbraio 2023, la disciplina processuale anteriore e quindi il termine di trenta giorni previsto per il reclamo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 37 del d.lgs. n. 149 del 2022 e dell’art. 12 delle preleggi, sostenendo che, una volta abrogato il rito Fornero, non potesse sopravvivere il reclamo e che la deroga del quarto comma dell’art. 35 dovesse riferirsi anche a tale forma di impugnazione.
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del motivo per dedotta violazione di norme processuali ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., anziché del n. 4. Il vizio denunciato non riguarda il modo in cui il processo si è svolto, ma unicamente l’errata interpretazione di una norma di diritto, sia pure processuale: si tratta di error in iudicando de iure procedendi, correttamente dedotto ai sensi del n. 3. Richiamato il principio di Cass., Sezioni Unite n. 8077 del 2012.
Nel merito il motivo è infondato. L’art. 35, primo comma, del d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dall’art. 1, comma 380, della legge n. 197 del 2022, dispone che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti a tale data si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Il quarto comma dello stesso articolo applica le nuove norme alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023, ma, per l’inequivoco tenore letterale, tale previsione è limitata alle impugnazioni regolate dal rito ordinario civile e a quelle riguardanti la generalità delle cause di lavoro sottoposte al rito ordinario del lavoro.
La norma non estende la propria sfera di applicazione al reclamo del rito Fornero, di cui all’art. 1, commi 58 e ss., della legge n. 92 del 2012, cui l’art. 35 non fa alcun riferimento. I procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 restano pertanto disciplinati dalla normativa previgente anche nella fase di impugnazione. L’interpretazione si salda con la disciplina degli artt. 441-bis e ss. cod. proc. civ., introdotta dall’art. 3, comma 32, del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ai soli procedimenti instaurati dopo la medesima data.
La Corte ha richiamato il principio della perpetuatio iurisdictionis: il processo civile è regolato, nella sua interezza, dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, poiché il tempus regit actum opera per i singoli atti e non per l’insieme delle regole organizzate in vista della decisione (Cass. n. 32365 del 2024). La sentenza d’appello ha quindi correttamente rilevato l’inammissibilità dell’impugnazione, proposta nelle forme dell’appello anziché con reclamo nel termine di trenta giorni. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese per la novità della questione; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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