Errore revocatorio e non materiale la condanna alle spese nel rito previdenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9474 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa valutazione della dichiarazione di esonero dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali, di cui all’art. 152 att. c.p.c., cui segua una condanna alle spese tanto nella parte motiva quanto nel dispositivo, non integra un’ipotesi di errore materiale, ma un caso di errore revocatorio. La statuizione di condanna è frutto di un errore di percezione circa il contenuto del ricorso e della dichiarazione ad esso allegata. Il rimedio esperibile è dunque la revocazione, da proporsi nel termine di cui all’art. 391-bis, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso per correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. tardivamente depositato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Salerno aveva ritenuto la carenza d’interesse ad impugnare una nota dell’INPS recante invito a regolarizzare la posizione contributiva mediante versamento dei contributi previdenziali dovuti quale coltivatore diretto. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Avverso quella pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per correzione di errore materiale, deducendo che la decisione sarebbe affetta da errore di fatto per aver disposto in suo danno la condanna alle spese, nonostante in atti fosse stata depositata apposita dichiarazione di esonero ex art. 152 att. c.p.c. L’INPS è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla qualificazione del vizio che inficia una pronuncia di legittimità la quale, pur in presenza di una dichiarazione di esonero dalle spese, abbia comunque condannato la parte soccombente al loro pagamento. La Corte ribadisce il principio, ormai consolidato nella propria giurisprudenza, secondo cui una simile evenienza non configura errore materiale, bensì errore revocatorio.
Il Collegio richiama il proprio precedente Cass. n. 16825 del 2023, che ha enucleato il principio di diritto applicato nella specie. La statuizione di condanna è frutto di un errore di percezione circa il contenuto del ricorso e della dichiarazione ad esso allegata: si tratta di un vizio che attinge l’attività di giudizio e non la mera esteriorità del provvedimento, con la conseguenza che il rimedio esperibile non è la procedura di correzione, ma la revocazione.
Da tale qualificazione discende un preciso riflesso processuale. Il ricorso per revocazione deve essere proposto entro il termine di cui all’art. 391-bis, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. civ. Il ricorso in esame risulta pertanto inammissibile, essendo stato datato in epoca ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza in epigrafe. A ciò si aggiunge che esso non risulta nemmeno notificato all’INPS.
Ad abundantiam, la Corte soggiunge che nessun errore è in ogni caso ascrivibile all’ordinanza impugnata. La previsione dell’art. 152 att. c.p.c. opera esclusivamente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali e assistenziali e non anche quando l’oggetto del contendere riguardi, come nella specie, il rapporto contributivo. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese per non avere l’INPS svolto alcuna attività difensiva. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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