Accertamenti bancari su conti dei soci: presunzioni e onere di allegazione (Cass. civ. Sez. V n. 22252 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti fiscali, le presunzioni di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972 operano anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, ove ricorrano elementi sintomatici quali la ristretta compagine sociale e il rapporto di stretta contiguità familiare tra amministratore o soci e intestatari dei conti. Tali presunzioni non si fondano però sul solo vincolo familiare: grava sull’Ufficio l’onere di allegare ulteriori indizi idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazione reddituale del terzo intestatario è incompatibile o non giustifica le movimentazioni riscontrate, così da ritenere il conto nella disponibilità effettiva del contribuente accertato. Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, salva l’opzione per il regime di trasparenza di cui all’art. 5 del TUIR.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per imposte dirette relativo all’anno 2008, emesso nei confronti di un socio di una società a ristretta base partecipativa. Alla contribuente venivano imputati per trasparenza i maggiori redditi accertati in capo alla società a seguito di verifica fiscale, che aveva compreso indagini bancarie sui conti correnti della contribuente stessa.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui resisteva l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la legittimità delle riprese fiscali operate a carico della società sulla base delle risultanze dei conti correnti intestati non solo alla società verificata ma anche ai soci e a soggetti legati da stretti rapporti personali. La Corte richiama la propria giurisprudenza più recente e ribadisce che le presunzioni in materia di imposte sui redditi e IVA operano anche per le società di capitali rispetto alle somme movimentate sui conti dei soci e dei congiunti, in presenza di elementi sintomatici come la ristretta compagine sociale e la contiguità familiare.
Il Collegio confronta tale orientamento con quello che non reputa sufficiente, per acquisire i dati bancari relativi a terzi, la sola sussistenza del rapporto familiare o della qualità di socio o amministratore. In questa prospettiva si è affermato che le indagini bancarie nei confronti di una società possono estendersi ai conti dei soci solo se sussistono elementi indiziari che inducano a ritenere gli stessi utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti.
La Corte precisa che la sola sussistenza dello stretto vincolo familiare non è dato sufficiente per assurgere a prova presuntiva qualificata della riferibilità al contribuente delle movimentazioni del conto intestato al familiare. Occorre che tale vincolo sia accompagnato da ulteriori elementi, il cui onere di allegazione è a carico dell’Ufficio, idonei a dimostrare in via logico-presuntiva che la situazione reddituale del terzo non giustifica le movimentazioni riscontrate.
Nel caso concreto i giudici di appello si sono attenuti a tali principi, avendo rilevato lo stretto vincolo familiare tra i soci e la circostanza, non contestata, che i medesimi erano impossidenti, non giustificandosi quindi gli ingenti importi rinvenuti sui conti loro intestati. La censura di ultrapetizione è infondata, poiché dall’atto impositivo emergeva che gli importi erano riconducibili alla società contribuente.
Quanto al quarto motivo, la Corte esclude il litisconsorzio necessario tra società di capitali a ristretta base sociale e soci, salva l’ipotesi di opzione per il regime di trasparenza di cui all’art. 5 del TUIR, non risultante nella specie. Il ricorso è infine rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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