Accertamenti OLAF e prova contraria del contribuente nei tributi doganali (Cass. civ. Sez. V n. 21137 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell’OLAF ai sensi del Reg. CE n. 1073/1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, anche in mancanza del rapporto finale, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria. L’atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo: la definizione agevolata delle sanzioni non comporta acquiescenza né riconoscimento della pretesa tributaria. L’esenzione dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi presuppone la sussistenza cumulativa di un errore imputabile alle autorità doganali e della buona fede dell’operatore, non essendo sufficiente la ricezione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore.
Il Fatto
L’amministrazione doganale, sulla base di una segnalazione dell’OLAF, accertava che una società importatrice aveva introdotto nell’anno 2011 prodotti realizzati a Taiwan e non nelle Filippine, come dichiarato negli atti di importazione, con conseguente inapplicabilità del dazio preferenziale e violazione della normativa antidumping. Venivano quindi emessi avvisi di rettifica e atti di irrogazione delle sanzioni nei confronti della società importatrice e dello spedizioniere doganale.
La CTP accoglieva parzialmente i ricorsi; la CTR della Lombardia, riuniti gli appelli, dichiarava ammissibili i ricorsi avverso tutti gli atti impugnati e li annullava. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’amministrazione censurava la sentenza per non aver dichiarato inammissibili i ricorsi avverso gli atti di irrogazione delle sanzioni, essendo intervenuta definizione agevolata ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997. La Corte accoglie il motivo, rilevando che il pagamento dell’imposta non costituisce acquiescenza, ma che la definizione agevolata delle sole sanzioni preclude la contestazione autonoma di queste ultime, trattandosi di procedimenti autonomi.
Con il secondo motivo la difesa erariale deduceva la violazione del riparto dell’onere della prova. La Corte accoglie: gli accertamenti OLAF, per la loro formazione e il valore di atti pubblici, hanno piena valenza probatoria, spettando al contribuente la prova contraria. I giudici di merito avevano invece disconosciuto tale valore, ponendo erroneamente a carico dell’amministrazione l’indicazione degli specifici riscontri delle autorità filippine.
Con il terzo motivo si censurava il riconoscimento della buona fede degli importatori. La Corte accoglie, ricordando che l’art. 220 del Reg. CEE n. 2913/1992 subordina l’esenzione dalla contabilizzazione a posteriori alla sussistenza cumulativa di un errore imputabile alle autorità competenti, di un errore non riconoscibile dal debitore in buona fede e dell’osservanza degli obblighi dichiarativi. L’errore non può consistere nella mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore, richiedendosi un comportamento attivo delle autorità.
La Corte richiama la giurisprudenza unionale sulla necessità di un legittimo affidamento fondato su tre condizioni cumulative e cassa la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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