Accertamento con adesione non estende l’affidamento ai periodi successivi (Cass. civ. Sez. V n. 12074 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di interessi passivi su prestiti obbligazionari, il tasso soglia rilevante ai fini della deducibilità è quello vigente al momento dell’emissione del prestito, aumentato di due terzi, e costituisce per tutta la durata del titolo il limite massimo di deducibilità, anche in presenza di meccanismi di indicizzazione o di variazioni successive. L’accertamento con adesione vincola le parti, e preclude all’Amministrazione finanziaria ulteriori accertamenti, esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce, senza spiegare effetti per i periodi successivi, né potendo fondare un legittimo affidamento sulla continuità delle valutazioni dell’Ufficio per annualità diverse. Il principio di affidamento non opera sulla debenza ex lege del tributo, dipendente dalla sola realizzazione dei presupposti impositivi, ma incide sugli aspetti sanzionatori.
Il Fatto
A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava a una società contribuente un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2008, recuperando a tassazione interessi passivi ritenuti indeducibili, riferiti a un prestito obbligazionario, oltre a maggiori ritenute, con irrogazione delle relative sanzioni.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della società, salvo che per le sanzioni relative all’indeducibilità degli interessi e alle ritenute sugli stessi. La Commissione Tributaria Regionale rigettava entrambi gli appelli, compensando le spese. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi; l’Ufficio resisteva e proponeva ricorso incidentale, anch’esso affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale censurava la conferma dell’indeducibilità degli interessi, sostenendo che il confronto tra tasso soglia e tasso di rendimento effettivo sarebbe stato effettuato su basi disomogenee. La Corte richiama l’art. 3, comma 115, legge n. 549/1995, vigente ratione temporis, che rende indeducibili gli interessi passivi eccedenti i limiti dell’art. 26, comma 1, terzo periodo, d.P.R. n. 600/1973. Poiché il rendimento effettivo è quello vigente al momento dell’emissione, indipendentemente dalle successive variazioni, il tasso soglia fissato all’emissione costituisce il limite massimo di deducibilità per tutta la durata del prestito, anche in caso di incremento per indicizzazione.
La tesi della ricorrente, che spostava il confronto sul tasso via via vigente alle date di calcolo delle cedole, è respinta perché agevolerebbe manovre di aggiramento in contrasto con la ratio antielusiva della norma.
Anche il secondo motivo del ricorso principale è infondato. La Corte esclude che il legittimo affidamento possa fondare una aspettativa sull’interpretazione delle norme tributarie o sulla metodologia di accertamento, richiamando Sez. V n. 27706 del 2022, n. 8514 del 2019 e n. 5934 del 2015: il principio opera sugli aspetti sanzionatori, non sulla debenza ex lege del tributo.
Il primo motivo del ricorso incidentale è dichiarato inammissibile, poiché il vizio di contraddittorietà della motivazione non è più censurabile con ricorso per cassazione; la presunta contraddittorietà risulta, del resto, frutto di un mero errore materiale.
Il secondo motivo incidentale è accolto. L’accertamento con adesione vincola le parti e preclude all’Amministrazione ulteriori accertamenti solo per il periodo d’imposta interessato, costituendone il limite oggettivo. Per gli altri periodi non ha carattere vincolante e non è assimilabile a un giudicato. Configurando un accordo di diritto pubblico, non è soggetto alle norme del codice civile sulla transazione e non può estendere i propri effetti oltre i limiti contenutistici e temporali in cui si è formato, escludendo la violazione del canone di correttezza dell’art. 10 legge n. 212/2000.
La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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