Appello tributario generico: basta indicare cartelle e termine di prescrizione (Cass. civ. Sez. V n. 10877 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la specificità dei motivi di appello richiesta dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 non esige una rigorosa enunciazione formalistica delle ragioni del gravame. L’atto è sufficientemente motivato quando, nel suo complesso, renda individuabili le statuizioni concretamente impugnate e le ragioni della doglianza, anche in forma sintetica o implicita. La mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi determina l’inammissibilità dell’appello. L’Ente della riscossione che, nel gravare la sentenza di primo grado, indichi le cartelle per le quali ritiene applicabile il termine decennale in luogo del quinquennale, delimita adeguatamente il thema decidendum e l’appello non può essere dichiarato generico.

Il Fatto

L’Ente di riscossione notificava al contribuente un’intimazione di pagamento per il mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali. Il contribuente proponeva opposizione davanti alla commissione tributaria provinciale, evocando in giudizio l’Amministrazione finanziaria, l’agente della riscossione e alcuni Comuni, chiedendo l’annullamento dell’atto con riferimento a trentaquattro cartelle prodromiche.

In primo grado il giudice accoglieva l’eccezione di prescrizione quinquennale per il decorso del termine tra la notifica delle cartelle e quella dell’intimazione, salvo che per tre cartelle. L’Ente della riscossione proponeva appello sostenendo l’applicabilità del termine ordinario decennale per quattordici cartelle. La commissione tributaria regionale dichiarava l’appello inammissibile perché generico, non avendo l’appellante specificato il termine di prescrizione per ciascuna cartella. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte, dopo aver dato atto che alcune cartelle erano state oggetto di discarico amministrativo ex art. 4, primo comma, d.l. n. 119 del 2018, con conseguente cessazione della materia del contendere, circoscrive il giudizio alle sole cartelle per le quali l’Ente conserva interesse. L’unico motivo, fondato sull’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., censura la sentenza per violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 342 cod. proc. civ..

Il motivo è accolto. La Corte ricorda la giurisprudenza consolidata secondo cui l’appello, mezzo a devoluzione piena, non impone rigidi formalismi: la specificità dei motivi prescinde da particolare rigore formale ed è sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto dell’impugnazione, con indicazione dei punti e dei capi e delle ragioni della richiesta di riforma. Richiama Cass. n. 2320 del 2023 e Cass. n. 15519 del 2020, secondo cui la norma limitativa dell’accesso alla giustizia va interpretata restrittivamente ex art. 14 disp. prel. cod. civ., dovendo consentirsi l’effettività del sindacato sul merito ogni volta che l’atto esprima la volontà di contestare la decisione.

Nel caso concreto, la Corte rileva che l’Ente appellante aveva espressamente indicato le cartelle per le quali riteneva erronea l’applicazione del termine quinquennale, prospettando quello decennale. Era pertanto onere del giudice di secondo grado verificare, sulla scorta degli atti, quale fosse il termine di prescrizione applicabile e il suo eventuale decorso. La specificità esige che alle argomentazioni della sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell’appellante, ma tale requisito sussisteva nella fattispecie, poiché dall’atto emergevano le statuizioni impugnate e le ragioni del gravame.

La Corte aggiunge che, nel processo tributario, l’Amministrazione che difenda l’atto impositivo contestando le tesi del contribuente vede per ciò solo contestate le difese di controparte (Cass. n. 23599 del 2024). La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per il riesame nel merito e il regolamento delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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