Accertamento con adesione non perfezionato senza fideiussione: legittima la pretesa originaria (Cass. civ. Sez. V n. 1112 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento con adesione disciplinato dagli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 218 del 1997, nel testo vigente prima del d.l. n. 98 del 2011, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia fideiussoria costituiscono elementi costitutivi del perfezionamento della procedura, e non mere modalità esecutive. Ove la garanzia sia omessa, l’accordo non si perfeziona e permane integra la pretesa tributaria originaria, senza che possano applicarsi le sanzioni previste per l’inadempimento al piano di rateizzazione. Le modifiche introdotte dall’art. 23 d.l. n. 98 del 2011 operano solo per le procedure perfezionate successivamente alla sua entrata in vigore, né l’art. 23, comma 20, può estendersi alle adesioni prive dei requisiti essenziali.
Il Fatto
A seguito di indagini finanziarie, l’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente un avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva relativi all’anno di imposta 2005. Il contribuente presentava istanza di accertamento con adesione, definita il 1° aprile 2011 con un piano di rateizzazione in dodici rate trimestrali. Pur non prestando la garanzia fideiussoria richiesta dall’art. 8 d.l. n. 98 del 2011, versava tempestivamente le prime due rate; corrispondeva poi in ritardo la terza, ritardava la quarta e la quinta e ometteva le successive.
La società di riscossione, ritenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, notificava la cartella di pagamento dell’importo complessivo, comprensivo di tributi, interessi e sanzioni. La C.t.p. rigettava il ricorso; la C.t.r., con la sentenza impugnata, confermava il rigetto, escludendo l’applicazione retroattiva del regime sanzionatorio più sfavorevole e la sussistenza della forza maggiore. Il contribuente ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha dichiarato inammissibile l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società di riscossione. La legittimazione a resistere all’impugnazione spetta a chi ha assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, a prescindere dalla titolarità del rapporto sostanziale.
Nel merito il motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha ricostruito la disciplina dell’art. 8 d.lgs. n. 218 del 1997, nel testo anteriore al d.l. n. 98 del 2011: il versamento rateale richiedeva il pagamento della prima rata entro venti giorni dalla redazione dell’atto e la prestazione di garanzia per quanto dovuto, con obbligo di far pervenire all’ufficio, entro dieci giorni dal versamento, la quietanza e la documentazione della garanzia. L’art. 9 collegava la definizione al compimento di entrambi gli adempimenti.
Da qui il principio: l’esecuzione di entrambi gli adempimenti è presupposto imprescindibile per l’efficacia della procedura, non una mera modalità esecutiva. Omessa la garanzia, l’adesione non può dirsi perfezionata e permane, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria. L’accordo, per produrre i suoi effetti, esige che il contribuente dia attuazione agli obblighi assunti, elementi costitutivi del perfezionamento.
La Corte ha poi escluso la pertinenza dell’art. 23, comma 20, d.l. n. 98 del 2011, che sottrae al nuovo regime sanzionatorio gli atti di adesione già perfezionati. La norma non può estendersi alle procedure non perfezionate per difetto dei requisiti essenziali. Le modifiche del 2011 hanno eliminato l’obbligo di garanzia solo dalla data di entrata in vigore, con la conseguenza che, per il periodo anteriore, la mancata prestazione della fideiussione impedisce il perfezionamento e rende legittima l’iscrizione a ruolo dell’intero importo.
Applicando tali principi, l’accordo del 1° aprile 2011 non si era perfezionato, stante la mancata prestazione della garanzia, già alla data del 30 aprile 2011, decorso il termine di dieci giorni dalla scadenza della prima rata. L’Amministrazione poteva quindi far valere la sola pretesa originaria: i tributi restavano dovuti per intero, ma non potevano applicarsi le sanzioni per l’inadempimento al piano di rateizzazione. Il ricorso è stato accolto, con cassazione della sentenza e rinvio in diversa composizione.
Nota della Redazione
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