Revocazione per errore di fatto su motivi assorbiti in appello (Cass. civ. Sez. V n. 3742 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’omessa percezione di questioni rimaste assorbite nel giudizio d’appello, e per tale ragione non esaminate, integra un errore di fatto deducibile ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391-bis cod. proc. civ.. L’errore revocatorio è configurabile solo quando l’erronea percezione degli atti di causa non abbia costituito punto controverso della decisione. Esso postula il contrasto fra la rappresentazione del fatto desumibile dalla sentenza e quella risultante dagli atti processuali. L’esistenza di motivi non esaminati dal giudice d’appello è un fatto processuale la cui affermata inesistenza, contrariamente all’evidenza, è errore percettivo decisivo. Ne consegue che, accolto il ricorso erariale, il Collegio avrebbe dovuto cassare con rinvio, non decidere nel merito.

Il Fatto

Le società contribuenti avevano impugnato gli avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato la rendita catastale di una centrale elettrica, escludendo dalla valorizzazione i pozzi geotermici, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori assimilati alle costruzioni. Il giudizio, dopo la parziale riforma della pronuncia di primo grado, era giunto alla Corte di cassazione, che con ordinanza n. 31032/2023 aveva accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, respinto il ricorso incidentale delle società e deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettando il ricorso originario delle contribuenti.

Le società hanno quindi proposto ricorso per revocazione avverso quella ordinanza, affidato a un unico motivo, deducendo l’errore di fatto in cui il Collegio sarebbe incorso omettendo il rinvio al giudice d’appello per l’esame delle questioni assorbite. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui l’ammissibilità della revocazione di una pronuncia della Cassazione presuppone un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, in contrasto con gli atti e i documenti di causa. Il discrimine rispetto all’errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza di quell’attività valutativa che connota il secondo, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 31032 del 2019.

Da ciò discende che l’errore revocatorio non è configurabile quando l’asserita erronea percezione degli atti abbia formato oggetto di discussione e di conseguente pronuncia, a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali: non si dà revocazione per il fatto che il giudice abbia male o insufficientemente valutato le prove.

La Corte ribadisce poi l’orientamento per cui, in tema di revocazione delle pronunce di legittimità, l’omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato, in quanto ritenute implicitamente assorbite, configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., senza che rilevi la mancata riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito. La questione può infatti essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio, come affermato da Sezioni Unite n. 23833 del 2015 e da Cass. n. 1897 del 2022.

Nel caso concreto il Collegio accerta che il quinto motivo del ricorso incidentale aveva in realtà ad oggetto la parte della sentenza d’appello relativa alla valorizzazione non dei pozzi geotermici, ma dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori. Emerge dagli atti che la società contribuente aveva sin dal primo grado sollevato altre questioni attinenti al merito dei pozzi, rimaste assorbite dinanzi al giudice regionale. L’esistenza di motivi non esaminati dal giudice d’appello è dunque un fatto processuale la cui affermata inesistenza, contrariamente all’evidenza, costituisce errore di fatto percettivo idoneo a condurre alla revocazione.

Il ricorso è pertanto accolto in sede rescindente, con revoca parziale dell’ordinanza impugnata nel solo capo in cui ha deciso nel merito; in sede rescissoria, confermati l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate e il rigetto di quello incidentale, la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l’esame delle questioni precedentemente assorbite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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