Accertamento analitico-induttivo e non obbligo di contraddittorio endoprocedimentale (Cass. civ. Sez. V n. 20241 del 19.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste l’obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale quando l’avviso di accertamento non sia stato emesso in applicazione degli studi di settore, ma costituisca il risultato di un accertamento analitico-induttivo fondato su molteplici elementi. L’incongruità del contribuente rispetto agli studi di settore, in tale ipotesi, rappresenta solo uno dei fattori che giustificano la ripresa, con la conseguenza che la sua sola presenza non determina la necessità del contraddittorio. Il giudice di merito che ravvisi la nullità dell’atto impositivo per omesso contraddittorio, muovendo dall’erroneo presupposto che l’accertamento sia fondato sugli studi di settore, incorre in violazione di legge. La questione relativa alla prova di resistenza resta assorbita quando il motivo sull’obbligo del contraddittorio sia già accolto nel suo presupposto logico.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, emesso dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di una società contribuente e impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale, in secondo grado, ha respinto l’appello principale dell’Amministrazione e accolto l’appello incidentale della contribuente, rilevando che non era stato rispettato l’obbligo del contraddittorio e che era stata errata la ripartizione dell’onere probatorio tra le parti.
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società ha resistito con controricorso, la cui notificazione è risultata tardiva.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso, notificato tardivamente rispetto al ricorso. Nel merito, il primo motivo dell’Amministrazione è stato ritenuto fondato. La Corte ha osservato che dalla motivazione dell’avviso di accertamento, trascritta in ricorso per garantire la specificità della censura, emerge come l’atto impositivo non sia stato emesso in applicazione degli studi di settore.
L’incongruità della società rispetto agli studi di settore ha costituito, secondo la Corte, unicamente uno dei molteplici elementi posti a fondamento di una ripresa di tipo analitico-induttivo. Tale ripresa si è basata essenzialmente sull’antieconomicità della gestione sociale, sul valore di cessione degli immobili inferiore al valore normale e sul difetto di inerenza di una delle cessioni immobiliari effettuate nell’anno d’imposta.
Da questo presupposto la Corte ha tratto la conseguenza che la Commissione tributaria regionale ha errato nel ritenere necessaria l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, pacificamente non avvenuto, e nel dichiarare per questa ragione la nullità dell’atto impositivo. Il venir meno del presupposto degli studi di settore esclude, infatti, l’obbligo di contraddittorio che su quel presupposto si fonda.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, perché riesamini la controversia muovendo dal corretto presupposto che l’accertamento è di natura analitico-induttiva. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo e del terzo, compresa la censura relativa alla mancata prova di resistenza con riferimento all’IVA.
Nota della Redazione
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