Divieto di terza via e questioni di rito rilevabili d’ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 17840 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di decisione fondata su argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti, sancito dall’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., non opera per le questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. In tali ipotesi il giudice può rilevare la questione senza attivare il contraddittorio, poiché la parte, dotata di un livello minimo di diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto prefigurarsi l’esito. Il rilievo officioso del tardivo deposito del ricorso notificato, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 546/1992, attiene al riscontro della tempestività della costituzione e la sanzione dell’inammissibilità non è sanabile dalla costituzione della controparte. Non integra, pertanto, violazione dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU.
Il Fatto
Una società propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto avverso una cartella esattoriale per omesso pagamento dell’imposta di registro.
La società contesta, tra l’altro, l’inesistenza della notifica della cartella, il travisamento delle prove e il rilievo officioso, da parte del giudice di appello, del ritardo nell’iscrizione a ruolo, senza che le fosse stato consentito replicare. La questione centrale, in virtù del principio della ragione più liquida, è se il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso per tardivo deposito integri una decisione a sorpresa lesiva del diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il sesto motivo. La Commissione tributaria regionale aveva rilevato due autonome ragioni di rigetto: la notifica della cartella oltre i sessanta giorni e l’ulteriore superamento del termine per il deposito del ricorso. Su questo secondo profilo la Corte richiama l’art. 22 d.lgs. n. 546/1992, che impone il deposito dell’originale del ricorso notificato entro trenta giorni dalla proposizione, a pena di inammissibilità.
L’adempimento attiene al riscontro della stessa tempestività della costituzione. La sanzione va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo e non è sanabile per via della costituzione della parte resistente. Dai documenti emerge che la notifica del ricorso in primo grado era stata effettuata il 12/9/2017, mentre il deposito era avvenuto in epoca successiva.
Il nucleo argomentativo riguarda l’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., che realizza la trasposizione del principio costituzionale del contraddittorio e del c.d. divieto della terza via. La norma obbliga il giudice a sottoporre al contraddittorio la questione posta a fondamento della decisione, per evitare una decisione solitaria. La Corte ne delimita però l’ambito: il divieto resta circoscritto alle questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, mentre non opera per le questioni di puro diritto.
La violazione dell’obbligo è sanzionata con la nullità della sentenza, ma non è configurabile quando le parti potrebbero svolgere soltanto un’attività assertiva o chiedere una diversa valutazione delle prove già acquisite. Tra le questioni di puro diritto rientrano anche le questioni di rito, comprese quelle sui requisiti di ammissibilità della domanda rilevabili in ogni stato e grado.
Opera qui un principio di autoresponsabilità processuale: la parte, con un minimo di diligenza, avrebbe dovuto prefigurarsi il rilievo officioso delle carenze dei requisiti. Tale esito non integra violazione dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU, che ammette il rilievo quando la questione di rito era prevedibile. Respinto il sesto motivo, i restanti diventano inammissibili per irrilevanza, essendo la sentenza sorretta da autonoma e sufficiente ratio decidendi. Il ricorso è integralmente respinto.
Nota della Redazione
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