Accertamento analitico-induttivo e onere della prova nel distacco comunitario (Cass. civ. Sez. V n. 16200 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento analitico-induttivo, a fronte dell’incompletezza, falsità o inesattezza dei dati contabili, l’Amministrazione finanziaria può dimostrare l’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati mediante presunzioni semplici munite dei requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., con conseguente spostamento dell’onere della prova sul contribuente. Il giudice tributario, investito della controversia sulla legittimità dell’atto impositivo, deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio, dando conto in motivazione dei risultati del proprio giudizio; solo ove li ritenga gravi, precisi e concordanti può dare ingresso alla prova contraria offerta dal contribuente. È pertanto erronea la decisione di merito che, senza esaminare il materiale presuntivo, pretenda dall’Agenzia ulteriori approfondimenti istruttori.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione annuale ai fini Iva e Irpeg di una società di trasporti, per l’anno d’imposta 2013, contestando la fittizietà dei costi relativi a operazioni di distacco di manodopera in ambito comunitario.

La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. I giudici di secondo grado avevano valorizzato la certificazione dell’ente previdenziale portoghese, non revocata, e la sentenza penale di assoluzione, escludendo la prova della natura fittizia del distacco e dell’esistenza di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo e assorbe il secondo. Il quesito centrale riguarda i criteri di applicazione dell’art. 39, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché la corretta distribuzione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ..

Sul piano del diritto, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, in tema di accertamento analitico-induttivo, l’Ufficio può colmare le lacune contabili mediante presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 19851/2023, n. 12836/2022, n. 30985/2021). La convergenza qualificante degli indizi è sufficiente a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti; in sua assenza occorrono ulteriori elementi (Cass. n. 19758/2023). Il giudice di merito deve valutare il materiale presuntivo singolarmente e nel suo insieme e solo dopo può accedere alla prova contraria del contribuente (Cass. n. 4274/2023).

La Corte censura il percorso della Commissione tributaria regionale. Pur in presenza di un accertamento analitico-induttivo, i giudici di appello non hanno esaminato gli elementi presuntivi posti a fondamento dell’operato dell’Ufficio e non ne hanno verificato la gravità, precisione e concordanza. Il riferimento alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti è giudicato avulso dalla fattispecie. Parimenti erroneo è il rilievo attribuito al mancato sollecito all’organismo portoghese per la revoca della certificazione previdenziale.

La Corte contesta, sul piano dell’onere probatorio, la pretesa di ulteriori approfondimenti istruttori a carico dell’Agenzia: spettava alla contribuente offrire la prova contraria. La decisione impugnata, inoltre, ha omesso ogni valutazione sulla quota di recupero riferita al distacco dalla società elvetica e sul contenuto dei processi verbali di constatazione richiamati nell’avviso.

Il motivo non sollecita una rivalutazione del fatto, ma denuncia un vizio di violazione di legge, che investe la regola di diritto applicata. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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