IMU, esenzione abitazione principale solo per un’unità immobiliare (Cass. civ. Sez. V n. 9798 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista per l’abitazione principale spetta esclusivamente con riferimento a un’unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente. Il chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, impedisce di estendere l’agevolazione a ulteriori unità immobiliari contigue, ancorché di fatto unificate e utilizzate come abitazione principale. La natura di stretta interpretazione delle norme agevolative preclude il ricorso all’orientamento formatosi in materia di ICI, che ammetteva l’aliquota ridotta per il complesso abitativo unitariamente considerato.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’ente locale ha preteso il pagamento dell’IMU relativa all’anno 2013, in relazione a un’unità immobiliare collegata a un’altra unità contigua e annessa, seppur catastalmente distinta, intestata al coniuge e utilizzata unitariamente come abitazione della famiglia.

La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha respinto l’appello, rilevando che l’immobile era catastalmente diviso in due appartamenti. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’erronea applicazione della disciplina sull’abitazione principale. L’ente locale ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ancorato il concetto di abitazione principale a quello di unità immobiliare iscritta al catasto, laddove esso andrebbe inteso quale centro della famiglia e residenza della medesima. La Corte ritiene il motivo infondato.

Il Collegio muove dalla consolidata giurisprudenza in tema di ICI e IMU, secondo cui, ai fini dell’esenzione, è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, in coerenza con la natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.

La Corte richiama quindi il tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011: l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze, e per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare. La modifica introdotta dall’art. 4, comma 5, del d.l. n. 16/2012, applicabile alle annualità 2013 e 2014, conferma che l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare, a prescindere dall’utilizzo di più unità distintamente iscritte in catasto; in tal caso le singole unità vanno assoggettate separatamente a imposizione, ciascuna per la propria rendita.

Il Collegio prende le distanze dall’orientamento formatosi in materia di ICI, che ammetteva l’aliquota agevolata per il complesso abitativo unitariamente considerato. Il tenore dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011 è chiaro e si diversifica dalla previsione sull’ICI, contenendo un’inequivocabile limitazione dell’agevolazione a un’unica unità immobiliare. Ne consegue l’impossibilità di estendere all’IMU il pregresso orientamento, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative, orientamento condiviso dalla Corte costituzionale n. 242 del 2017.

La Corte ribadisce il principio già affermato in una propria precedente ordinanza, secondo cui l’esenzione può essere riconosciuta a un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e non può estendersi a ulteriori unità contigue, di fatto unificate e utilizzate anch’esse come abitazione principale. La sentenza impugnata si è correttamente conformata, rilevando che gli appartamenti erano distinti catastalmente, con ingressi indipendenti e accorpati solo funzionalmente. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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