Nullità civile non esclude detrazione IVA se operazione reale (Cass. civ. Sez. V n. 16279 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, sentenza C-114/22 del 25 maggio 2023, il soggetto passivo non è privato del diritto alla detrazione dell’IVA per il solo fatto che il contratto di cessione del bene è viziato da nullità ai sensi del diritto civile. Il diniego della detrazione è giustificato solo se è dimostrato che sussistono gli elementi per qualificare l’operazione, alla luce del diritto unionale, come fittizia, oppure, qualora essa sia stata effettivamente realizzata, che trae origine da un’evasione dell’imposta o da un abuso di diritto. La nullità del contratto per violazione del divieto posto a carico del notaio è rilevabile anche d’ufficio ed è deducibile dall’Amministrazione finanziaria ex art. 1421 cod. civ., ma non si traduce automaticamente nel venir meno del diritto alla detrazione.

Il Fatto

La controversia riguarda il diniego, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della detrazione dell’IVA assolta su un contratto di ritrasferimento di un centro commerciale, stipulato per atto notarile, e sulla relativa fattura emessa dalla società cedente. L’Agenzia aveva contestato la detrazione sostenendo la nullità del contratto, per la sussistenza di un interesse personale del notaio rogante, riconducibile ai rapporti di parentela con soggetti titolari di partecipazioni nelle società coinvolte nell’operazione.

La Commissione tributaria regionale, in secondo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento, ritenendo il comportamento del notaio rilevante solo sul piano disciplinare e, comunque, la nullità irrilevante sul piano tributario. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi, tra cui quelli relativi alla qualificazione della nullità dell’atto e alle sue conseguenze sul diritto alla detrazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il sesto e il settimo motivo, entrambi incentrati sulla nullità del contratto e sulle sue ricadute sulla detrazione. Il Collegio richiama la disciplina dell’art. 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che vieta al notaio di rogare atti nei quali intervengano come parti il coniuge, i parenti o gli affini in linea retta e in linea collaterale fino al terzo grado, o soggetti di cui sia procuratore, e l’art. 58, comma 1, n. 3, che sanziona con la nullità le disposizioni adottate in violazione del divieto.

Il divieto tutela la terzietà del notaio e la sua funzione di pubblico ufficiale. Secondo la lettura consolidata, la valutazione dell’esistenza di un interesse personale del rogante va compiuta ex ante, in termini di mera potenzialità, senza che rilevi se le parti abbiano in concreto ricevuto un danno. Trattandosi di nullità rilevabile anche d’ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse ex art. 1421 cod. civ., essa è azionabile anche dall’Amministrazione finanziaria.

La Corte ritiene quindi illogica la parte della motivazione d’appello che aveva degradato la violazione a mera rilevanza disciplinare. Il contratto è dichiarato nullo e tale nullità è rilevante anche sul piano tributario quanto alla sua emersione. Il Collegio non si arresta però a questa conclusione: affronta la questione, posta dal giudice d’appello, della incidenza della nullità civilistica sul diritto alla detrazione.

Richiamando la sentenza C-114/22 del 25 maggio 2023 della Corte di Giustizia UE, il Collegio afferma che è illegittimo negare la detrazione della IVA assolta a monte per il solo fatto che l’operazione sia considerata simulata o viziata da nullità secondo il diritto civile, salvo che risultino gli elementi per qualificarla come fittizia o, se effettivamente realizzata, come origine di un’evasione o di un abuso di diritto. Il diniego è altresì giustificato quando non sia provata la reale effettuazione dell’operazione, gravando l’onere probatorio sul soggetto passivo.

Il Collegio enuncia il principio di diritto e rileva che la sentenza d’appello ha compiuto tali valutazioni solo in modo parziale, con riferimento all’abuso del diritto, mancando una specifica valutazione sull’effettiva realizzazione dell’operazione e sull’esclusione che fosse fittizia o evasiva. Il sesto e il settimo motivo sono accolti, l’ottavo assorbito, i restanti disattesi, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *