Accertamento bancario: prova analitica per ogni versamento (Cass. civ. Sez. V n. 18476 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fondato su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria è soddisfatto, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Quest’ultimo deve vincere la presunzione con una prova non generica ma analitica per ogni versamento, dimostrando che gli elementi desumibili dalla movimentazione non sono riferibili a operazioni imponibili. La presunzione legale relativa di maggior reddito si estende alla generalità dei contribuenti per i versamenti, mentre, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, i prelevamenti hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa. La prova contraria può essere fornita anche con presunzioni semplici, purché il giudice di merito individui analiticamente i fatti noti e correli ogni indizio ai singoli movimenti bancari, senza affermazioni apodittiche, generiche o cumulative.
Il Fatto
La vicenda origina da accertamenti bancari eseguiti sui conti riferibili a un contribuente esercente l’attività di ingegnere, con riferimento agli anni 2008 e 2009. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti, annullando integralmente l’avviso relativo al 2009 e riducendo il reddito non dichiarato per il 2008. La Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l’appello dell’Amministrazione, rilevando che il contribuente aveva giustificato la totalità dei versamenti per il 2009 e che per il 2008 erano rimasti ingiustificati versamenti in contanti per un importo determinato.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Amministrazione deduceva la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente. Il motivo è ritenuto infondato. La Corte ricorda che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. La sentenza impugnata, pur nella sua sinteticità, palesa l’iter logico seguito dai giudici di appello, che hanno assolto l’obbligo motivazionale al di sopra del minimo costituzionale.
Con il secondo motivo l’Amministrazione deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente invertito l’onere della prova. Il motivo è ritenuto fondato.
La Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui, qualora l’accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati risultanti dai conti, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Questi deve dimostrare, con prova non generica ma analitica per ogni versamento, che gli elementi desumibili dalla movimentazione non sono riferibili a operazioni imponibili. Il collegio precisa che la presunzione legale relativa di maggior reddito si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973.
La Corte sottolinea che, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, i prelevamenti hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre i versamenti rilevano verso tutti i contribuenti. La prova contraria può essere fornita anche con presunzioni semplici, ma il giudice deve individuare analiticamente i fatti noti e correlare ogni indizio ai movimenti contestati, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche o cumulative.
Nella specie, la CTR si è sottratta a tali attività, omettendo di indicare su quali elementi forniti dal contribuente avesse fondato il proprio convincimento. Ha affermato in maniera generica il superamento della presunzione, senza spiegarlo con riferimento a ciascuno degli elementi probatori e alle singole poste accertate. La Corte accoglie pertanto il secondo motivo, rigetta il primo e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
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