Interpello disapplicativo, la risposta negativa del fisco è impugnabile (Cass. civ. Sez. V n. 21407 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La risposta negativa dell’Amministrazione finanziaria a un’istanza di interpello disapplicativo, presentata ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, è atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. L’atto non rientra nell’elenco dell’art. 19 d. Lgs. n. 546/1992, ma l’ente impositore porta comunque a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata. Il contribuente, già al momento della ricezione, è titolare di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. a ottenere una pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili sulla propria posizione. Egli può quindi invocare il controllo giurisdizionale di legittimità sostanziale della pretesa impositiva, senza che questa debba assumere la forma autoritativa di uno degli atti espressamente impugnabili.
Il Fatto
Una società di edizioni presentava alla Direzione regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello disapplicativo, diretta a ottenere la disapplicazione, per il periodo d’imposta 2011, della disciplina antielusiva sulle società in perdita sistematica. L’Amministrazione respingeva l’istanza.
La società impugnava il diniego davanti alla CTP di Biella, che rigettava il ricorso ritenendo l’atto non suscettibile di autonoma impugnazione. La contribuente appellava e la Commissione tributaria regionale del Piemonte, ritenuto preliminarmente impugnabile il provvedimento, accoglieva l’appello. L’Agenzia delle Entrate ricorreva allora per cassazione, deducendo la non impugnabilità del diniego di interpello e la carenza di interesse ad agire del contribuente.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso — violazione dell’art. 19 d. Lgs. n. 546/1992 e nullità della sentenza per violazione dell’art. 100 c.p.c. — costituiscono, per la Corte, frammentazione di una medesima censura e vanno trattati congiuntamente. Entrambi sono infondati.
Il Collegio applica il principio già espresso dalla Cass. civ. Sez. V n. 2634 del 27.01.2023, che conferma un orientamento precedente: la risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile anche se non compare nell’elenco delle tipologie di atti impugnabili. La Sezione V chiarisce che l’ente impositore, attraverso tale atto, porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata.
Non è necessario, secondo la Corte, che la pretesa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19. Il contribuente, già al momento della ricezione della notizia, è portatore di un interesse ex art. 100 c.p.c. a chiarire la propria posizione in ordine alla pretesa.
Tale interesse va soddisfatto con una pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili. Il contribuente può quindi invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva. La Corte conferma così la decisione di appello, che aveva correttamente ritenuto impugnabile il provvedimento, e rigetta il ricorso.
Nota della Redazione
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