Aiuti de minimis, superata la soglia è dovuto il recupero integrale dell’Irap (Cass. civ. Sez. V n. 20921 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di aiuti cosiddetti de minimis, qualora il beneficio non possa essere ottenuto al momento della sua concessione per superamento della soglia, il divieto di aiuti di Stato, che involge l’intera somma, riacquista pieno vigore, con conseguente necessità di recupero integrale della stessa. Tale regola si applica anche alla deduzione a fini Irap prevista dall’art. 11, comma 1, n. 3, del d.lgs. n. 446/1997. Superata la soglia, non può ritenersi spettante la diversa e minore deduzione di cui all’art. 11, comma 1, n. 2, in ragione del criterio di alternatività espressamente previsto dalla normativa, che presuppone una scelta del contribuente. Il potere del giudice tributario di disapplicare le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza postula un’incertezza oggettiva, non soggettiva, sulla portata della norma.

Il Fatto

Una società che gestisce ospedali e case di cura riceveva tre avvisi di accertamento per maggiore Irap relativi agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010. L’Amministrazione finanziaria contestava di avere fruito delle deduzioni di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), n. 3, del d.lgs. n. 446/1997, superando nel 2010 i limiti della regola de minimis, per avere usufruito nel triennio di agevolazioni superiori a euro 200.000,00.

La contribuente sosteneva che nel calcolo dovesse conteggiarsi non l’intera deduzione maggiorata, ma solo la differenza rispetto a quella ordinaria, e invocava il DPCM del 3 giugno 2009, che aveva elevato il limite degli aiuti nel triennio. Chiedeva inoltre l’annullamento delle sanzioni. La CTP di Catanzaro accoglieva parzialmente i ricorsi, confermando il recupero ma disapplicando le sanzioni per obiettiva incertezza della norma. La CTR della Calabria rigettava gli appelli, principale e incidentale. La società ricorreva in cassazione; l’Amministrazione proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale è infondato. La Corte richiama il principio per cui, in tema di aiuti de minimis, se il beneficio non è ottenibile al momento della concessione per superamento della soglia, è irrilevante che il contribuente abbia poi ridotto in giudizio l’importo richiesto: il divieto, che involge l’intera somma, riacquista pieno vigore, con necessità di recupero integrale.

La disposizione ratione temporis prevedeva che la deduzione di cui al n. 3 fosse alternativa a quella di cui al n. 2 e fruibile nel rispetto dei limiti del regolamento (CE) n. 69/2001. Il criterio di alternatività era illustrato anche dalla Circolare n. 61/E del 19 novembre 2007 dell’Agenzia delle entrate. Ne deriva che, in caso di superamento della soglia, non può ritenersi spettante la minore deduzione ordinaria, perché l’alternatività presuppone una scelta del contribuente.

Il ricorso incidentale è fondato. La Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità: l’Agenzia non ha contestato la valutazione dei fatti, ma ha dedotto un errore di sussunzione. Il controllo di legittimità non si esaurisce nella verifica dell’ermeneutica, ma si estende alla sussunzione del fatto accertato nell’ipotesi normativa; il motivo può essere riqualificato quando dal suo articolato sia chiaramente individuabile il vizio denunciato.

Quanto alle sanzioni, il potere del giudice tributario di dichiararle non applicabili ricorre solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza su portata e ambito della norma, derivanti da elementi positivi di confusione. L’incertezza deve essere oggettiva e non soggettiva. Nel caso concreto gli elementi valorizzati dalla CTR non configurano la fattispecie esentiva: non la sproporzione della sanzione, né l’orientamento di legittimità richiamato, che risultava conforme alle preesistenti indicazioni di prassi.

Il ricorso principale è rigettato; in accoglimento di quello incidentale la sentenza è cassata e la causa decisa nel merito, con rigetto integrale del ricorso originario della contribuente. Le spese di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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