Variazione IVA per nullità sopravvenuta del contratto: il termine biennale non è violazione meramente formale (Cass. civ. Sez. 5 n. 2787 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di variazioni in diminuzione dell’IVA per sopravvenuta declaratoria giudiziale di nullità del contratto, l’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 va interpretato congiuntamente con l’art. 19, relativo al diritto alla detrazione, e con l’art. 21, comma 7, quanto alla fatturazione delle operazioni: la registrazione della variazione deve intervenire al più tardi entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per la variazione. L’inosservanza del termine da parte del prestatore del servizio o del cedente del bene non può essere considerata una violazione meramente formale. Il limite di un anno previsto dal comma 3 dell’art. 26 non trova applicazione quando il venir meno dell’operazione dipenda da una sentenza definitiva e non da accordo consensuale tra le parti, ma il diritto alla variazione resta pur sempre soggetto al termine biennale di cui all’art. 19.
Il Fatto
La società contribuente riceveva una cartella di pagamento per IVA 2009, emessa a seguito di controllo automatizzato, relativa a una fattura non onorata emessa per un’operazione di permuta di area edificabile. La società sosteneva che il contratto era stato dichiarato nullo ex tunc con sentenza definitiva del giudice ordinario intervenuta nel 2011 e che, pertanto, non era necessaria la variazione in diminuzione del debito IVA ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva invece l’appello, qualificando l’omessa comunicazione di variazione nel biennio come violazione meramente formale. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte rigetta la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente, richiamando il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 sul c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. La pronuncia impugnata, pur scarna nell’esposizione del fatto, sintetizza efficacemente le difese delle parti ed esprime una ratio decidendi comprensibile, fondata sul parallelo tra rimborso di imposta indebitamente pagata e sgravio di imposta non dovuta: profilo che rispetta il minimo costituzionale, a prescindere dalla correttezza della soluzione adottata.
Sul secondo motivo, la Corte lo dichiara fondato. L’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 riconosce al cedente o prestatore la facoltà di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione dell’operazione. Il comma 3 della stessa disposizione pone un limite temporale annuale limitatamente agli eventi dipendenti da sopravvenuto accordo tra le parti, con funzione antielusiva. Nel caso di specie, il venir meno del vincolo contrattuale è dipeso da una sentenza definitiva del giudice ordinario, con la conseguenza che tale limite annuale non trova applicazione.
Tale circostanza non implica, tuttavia, che il diritto alla variazione possa essere esercitato senza limiti temporali. L’art. 19, comma 1, del decreto, nel testo ratione temporis vigente, consente l’esercizio del diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Dal combinato disposto delle due norme discende che la nota di variazione deve essere emessa entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
L’inosservanza del termine non può essere considerata violazione meramente formale, dovendosi intendere come tale solo quella che non incide sulla determinazione dell’imponibile e non è idonea a incidere sull’attività di controllo, come affermato da Cass. n. 141 del 2022. La mancata emissione della nota di variazione altera, infatti, il meccanismo di rivalsa: il committente che riceve la nota contrae un debito verso l’erario per l’imposta a suo tempo detratta, mentre il cedente matura un credito per la porzione di imposta anticipata e non recuperata; in mancanza, si determina un indebito vantaggio in capo al cessionario.
La Corte conferma il principio anche alla luce dell’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 e della giurisprudenza unionale (citando CGUE causa C-342/87, Genius Holding BV; CGUE causa C-454/98, Schmeink & Cofreth e Strobel; CGUE cause riunite da C-78/02 a C-80/02, Karageorgou; CGUE causa C-30/05, Reemtsma Cigarettenfabriken): il diritto alla detrazione non si estende all’imposta dovuta esclusivamente per il fatto di essere indicata in fattura, essendo necessaria la corrispondenza tra rappresentazione documentale ed effettiva realtà del fenomeno economico. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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